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Indice
Grosse novità in Veneto
Calendario venatorio Reg. Veneto, 2010-2011
Reg.to per la caccia di selezione agli ungulati della prov. di
Treviso
Rabbia silvestre
Vietata la
caccia agli ungulati nel Veneto al di fuori della Zona Alpi
Informazioni della
Provincia di Venezia per l'iscrizione agli ATC
Direttiva 2009/147/CE:
conservazione degli uccelli selvatici
Longarone
DPGR
Veneto, n° 2058 del 07/07/09
DPGR Veneto, n° 148 del 04/08/09 (tabelle)
DPGR Veneto, n° 2781 del 30/09/08
Società Trevigiana di Scienze Naturali: corso e incontri
Associazione Faunisti Veneti
Influenza aviaria
Alcuni
chiarimenti relativi alle domande più frequenti
Ordinanza del Ministro del
Lavoro in materia di cani
Sentenze varie in materia di caccia
Cacce in deroga: Sardegna
Piccioni
Specie non cacciabili
Nozione di
esercizio dell'attività venatoria
Detenzione fauna selvatica
Sentenza Corte Costituzionale:
deroghe.
Silenzio venatorio
Piano faunistico regionale Puglia
Attività della Polizia Giudiziaria
Convenzione di Berna
Competenza delle Guardie Giurate
Volontarie
Zone di protezione degli uccelli
Valichi montani e ZPS
Transito con armi in area protetta
Soppressione di cani randagi
Uccellagione e risarcimento danni
Confisca e affidamento
Impiego degli animali nello
spettacolo
Codice CITES
Associazioni venatorie
Confisca fucile
Uccellagione
Danni da fauna selvatica
Sentenza: Azienda Faunistica Venatoria "La Piave"
Tabellazione aree con divieto di
attività venatoria
Sequestro dell'arma da caccia
Rapporti tra legge sulla caccia e
codice penale.
Richiami meccanici
Caccia con mezzi vietati
Nozione di esercizio della caccia.
Uso di fucile con puntatore laser.
TAR Piemonte Sez. I sent. 2065
del 21 lug 09. Az. agri tur. venatorie.
Uccellagione mediante reti.
Furto venatorio.
Atteggiamento di caccia.
Trasporto armi ed esplosivi nei parchi.
Uso dei fari.
Caccia in aree protette.
Caccia in periodo di divieto generale.
Provincia di Treviso
Regolamento per la
caccia di selezione agli ungulati.
La Provincia
Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157,
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio";
Viste le leggi regionali 9 dicembre
1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio" e 5 gennaio 2007 n.1 "Piano Faunistico Venatorio
Regionale (2007-2012)";
Visto il Regolamento provinciale per la
disciplina della caccia in Zona Alpi, approvato dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n.20/19969 de12/05/1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
emana il seguente regolamento
ART.1
1 . Sul territorio della Provincia di
Treviso in forza della L.R. n. 50/1993, viene introdotta, ai fini
della conservazione e della utilizzazione razionale della fauna, la
caccia di selezione nei confronti degli ungulati, nei periodi e con
le modalità indicati nelle disposizioni che seguono.
2. La caccia di selezione si pratica di
norma congiuntamente agli altri sistemi di caccia ammessi dalla
normativa vigente solamente nei confronti delle specie capriolo e
cinghiale.
3. La Provincia, su richiesta delle
Riserve Alpine, può stabilire che la caccia di selezione venga
praticata sperimentalmente in alternativa alle altre forme di caccia.
4. Nei confronti del cervo, del muflone
e del camoscio è ammessa la sola caccia selettiva.
ART.2
1. Sull'intero territorio provinciale
la caccia selettiva agli ungulati è esercitata senza cane e con
fucile a canna rigata con calibri previsti dalla normativa vigente,
munito di cannocchiale, secondo il calendario e i piani di prelievo
adottati dalla Provincia.
2. La caccia selettiva di cui al
presente articolo può essere praticata da un'ora prima del sorgere
del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. La distanza massima di tiro per il
capriolo è fissata in metri 250; la distanza massima di tiro per il
cervo è fissata in metri 300. Le distanze massime di tiro di altre
specie saranno fissate con determinazione dirigenziale. I
selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della
violazione della norma precedente anche come accompagnatori, non
potranno più esercitare il prelievo selettivo nemmeno in veste di
accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la
successiva.
ART.3
1. È ammesso l'uso del cane da traccia
esclusivamente per il recupero degli animali feriti o deceduti,
secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. È istituito l'Albo provinciale dei
cani da traccia, al quale possono essere iscritti i cani da sangue
delle razze bavarese ed hannoveriana, o soggetti di altre razze,
riconosciuti dalla Provincia quali cani da traccia. All'Albo vanno
iscritti anche i relativi conduttori. Per le modalità di iscrizione e
di funzionamento e dell'attività degli iscritti, si fa rinvio
all'apposito regolamento provinciale.
ART.4
1. Possono esercitare la caccia di
selezione, di cui al presente regolamento i cacciatori, autorizzati
dalla Riserva, che abbiano frequentato superandolo l'apposito corso
per esperti selezionatori effettuato a cura dell'Amministrazione
Provinciale o comunque in possesso di titoli equipollenti
riconosciuti con atto dirigenziale. Per esercitare la caccia di
selezione, il selecacciatore dovrà, comunque, avere il tesserino
provinciale regolarmente vidimato, dopo aver effettuato la taratura
dell'arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla
specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare
capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari
stabiliti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non
selezionatori che dovranno aver effettuato le prove di tiro alle
medesime condizioni di quelle riguardanti i selezionatori, ed essere
accompagnati da un selezionatore esperto.
2. Il selezionatore esperto cui sia
stato assegnato un capo da abbattere, dovrà essere accompagnato da
altro selezionatore esperto solo in caso abbia l'anzianità da
selecacciatore inferiore ai tre anni.
3. Qualora non ci siano richieste
da parte di cacciatori di partecipare alla selezione, i capi saranno
prelevati dai selecacciatori e messi a disposizione della Riserva,
secondo l'eventuale normativa particolare approvata dal Comitato
Direttivo. I capi possono altresì, essere assegnati a cacciatori
ospiti,
4. Nelle Aziende F. V. il
concessionario, i soci e gli ospiti possono praticare la caccia di
selezione qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente
articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia con qualifica di
esperto selezionatore.
5. Eventuali regolamentazioni interne
organizzative devono essere trasmesse in Provincia, prima dell'inizio
dell'attività di caccia di selezione.
ART.5
1. Al fine di poter esercitare la
caccia di selezione, le Riserve Alpine effettuano i censimenti sotto
il coordinamento della vigilanza provinciale, secondo le disposizioni
della determinazione dirigenziale.
2. I risultati dei censimenti ed i
piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all'approvazione
della Provincia.
ART.6
1. Nelle R. A. in cui si pratica la
caccia agli ungulati possono effettuarsi, nei periodi previsti dalla
normativa vigente, anche l'addestramento e l'allenamento dei cani da
traccia.
ART.7
1. Dove si pratica la caccia di
selezione il Comitato Direttivo può dispone una normativa particolare
per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti.
2. Il Comitato Direttivo, in cui si
pratica la caccia di selezione, regola e pianifica il prelievo
venatorio sulla base dell'equo trattamento di tutti i soci.
ART.8
1. L'organizzazione della caccia di
selezione spetta al Comitato Direttivo della Riserva Alpina.
2. Il Comitato Direttivo può delegare
il Presidente per l'attuazione delle decisioni approvate in fase di
predisposizione del regolamento interno di cui al comma 5 dell'art.4.
3. Per il controllo delle uscite
effettuate dai soci e per l'annotazione degli spari la Provincia
istituisce un permesso-libretto personale.
4. Il Presidente deve verificare
personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per
ogni singolo capo abbattuto tutti gli elementi predeterminati e
quelli eventualmente richiesti dalla Provincia. Tali dati dovranno
essere riportati da parte del Presidente o suo delegato sulla scheda
di uscita che una volta compilata deve essere trasmessa alla
Provincia; vanno comunicate alla Vigilanza Provinciale le eventuali
irregolarità.
5. Il Presidente o suo delegato deve
predisporre una nota informativa riportante i nominativi dei
cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data; tale nota
conservata presso la Riserva Alpina a disposizione della Polizia
Provinciale.
ART.9
1. In caso di verifica da parte della
R.A. o della Vigilanza dell'avvenuto abbattimento dl un capo non
prelevabile secondo il piano di abbattimento autorizzato e comunicato
dalla Provincia, la notizia è comunicata entro cinque giorni ad
un'apposita Commissione provinciale, la quale entro trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione decide in via definitiva con il giudizio
conclusivo sul capo abbattuto.
2. La decisione della Commissione deve
essere comunicata al Presidente della R.A. ed agli interessati per i
provvedimenti conseguenti.
3. La Commissione è costituita presso
la Provincia, ed è composta dal Dirigente dell'Ufficio provinciale
della caccia, o da un suo delegato che la presiede e da quattro
esperti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di
almeno tre dei cinque componenti. Funge da segretario un dipendente
dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla riunione della
Commissione può partecipare il Presidente della Riserva Alpina nel
cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto di voto.
4. Le sanzioni disciplinari proposte
dalla Commissione sono applicate dalla Provincia.
ART. l0 - Norma finale
1. La Provincia, in deroga alle norme
del presente regolamento può emanare motivate disposizioni
particolari per la caccia di selezione.
2. Il tesserino di esperto
selezionatore può essere revocato dalla Provincia, sentita la
Commissione di cui all'art. 9, su motivata proposta del Presidente
della R. A. o della Vigilanza Provinciale.
3. Per l'esercizio della caccia, gli
autoveicoli dovranno essere parcheggiati nelle località eventualmente
indicate dal Presidente della R.A.
4. Sono fatte salve tutte le norme
disciplinari e sanzionatorie previste dalle normative nazionali,
regionali e dal Regolamento Provinciale per la disciplina della
caccia in Zona Alpi.
5. Nel caso di revoca del tesserino di
caccia di selezione non si può rifare l'esame di abilitazione alla
caccia di selezione prima di tre anni.
6. La Giunta Provinciale, sentita la
competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad apportare le
modifiche che si rendano necessarie al presente Regolamento.
Regione Veneto: nuovo Piano Faunistico.
Nella regione Veneto è in fase di
approvazione il nuovo Piano Faunistico, nel frattempo, non essendo
stata approvata una proroga del precedente Piano (Legge Regionale 1/2007),
per ovviare agli eventuali problemi legati alla vacanza della Legge,
la Regione e intervenuta con un atto che, di fatto, mantiene
congelata la situazione e, di conseguenza, rimangono in vigore
vincoli e prescrizioni del vecchio Piano finché non ne sarà approvato
uno nuovo.
Ne consegue che:
- Rimane in vigore, ovviamente, il
Calendario Venatorio;
-
E' possibile andare a caccia nei
giorni 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2012, (come da calendario), solo
da appostamento;
-
Alle specie: Colombaccio, Ghiandaia,
Gazza ladra, Cornacchia nera e Cornacchia grigia.
-
Orario: dalle 6,45 alle 17,00 (ora
solare).
- Carniere:
25 capi giornalieri per i corvidi, ma per il colombaccio solo 10 capi
giornalieri (febbraio);
- Il
totale complessivo giornaliero tra corvidi e colombacci non può
superare i 25 capi, per un totale di 425 stagionali (migratoria
complessiva).
- Per
andare e tornare dall'appostamento il fucile va tenuto scarico
(meglio ancora se in fodero) e i cani a
guinzaglio;
- Il
tesserino va compilato, come prescritto, negli ultimi figli bianchi
che ci sono alla fine del tesserino. Si scrive, data, ATC,
appostamento, capi abbattuti e incarnierati.
Una considerazione di carattere
personale: i colombacci si vedono già a coppie, i corvidi ... si può
intervenire tutto l'anno con le gabbie trappola autorizzate. Queste
uscite di febbraio "stridono" con l'Etica Venatoria: ma servivano
proprio?
REGIONE DEL VENETO
CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO . STAGIONE 2011/2012
1. Preapertura
Nelle giornate 3, 4, 10, 11 e 17
settembre 20'l 1 è consentito il prelievo venatorio da appostamento
di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
l) Merlo (Turdus meruta)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
3) Ghiandaia (Garrulusglandarius)
4) Gazza (Pica pica)
5) Gornacchia nera (Corvus corone)
6) Cornacchia grigia (Coruus corone
cornix)
Nelle giornate 3 e 4 settembre 2011 è
consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di
fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (Columba
palumbus).
2. Apertura generale
Fatto salvo quanto disposto al
precedente punto 1 e ai successivi punti 4, 5, 11 e 12, nell'arco
temporale che va dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 è
consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con
esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e
beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti
specie e per i periodi sottoindicati:
a) Specie cacciabile dal 18
settembre 2011 al31 ottobre 2011:
1) Combattente (Philomachus pugnax)
b) Specie cacciabili dal 18
settembre 2011 al31 dicembre 2011:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Allodola (Alauda arvensis)
4) Quaglia (Coturnix coturnix)
c) Specie cacciabili dal 18
settembre 2011 al24 dicembre 2011:
1) Tortora (Streptopelia turtur)
2) Merlo (Turdus merula)
d) Specie cacciabili dal 18
settembre 2011 al l9 gennaio 2012:
1) Beccaccia (Scolopax rusticola)
2) Cesena (Turdus pilaris)
3) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
4) Tordo sassello (Turdus iliacus)
e) Specie cacciabili dal 18
settembre 2011 al l4 gennaio 2012:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone
cornix)
f) Specie cacciabilidal 18
settembre 2011 al30 gennaio 2012:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Moriglione (Aythya ferina)
7) Canapiglia (Anas strepera)
8) Porciglione (Rallus acquaticus)
9) Fischione (Anas penelope)
10) Codone (Anas acuta)
11) Marzaiola (Anas querquedula)
12) Moretta (Aythya fuligula)
l3) Beccaccino (Galli nago gallinago)
14) Frullino (Lymnocryptes minimus)
1 5) Pavoncella (Vanel I u s vanel I us)
l6) Volpe (Vulpes vulpes)
g) Specie cacciabile dal
1'ottobre 2011 al30 gennaio 2012:
1) Colombaccio (Columba palumbus)
h) Specie cacciabili dal 18
settembre 201 1 al 30 novembre 201 1 :
1) Lepre comune (Lepus europaeus)
2) Coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus)
i) Specie cacciabili dal 1 "
ottobre al 30 novembre 2011, esclusivamente sulla base di piani di
prelievo numerici formulatisulla base dicensimenti specifici:
l) Lepre bianca (Lepus timidus)
2) Pernice bianca (Lagopus mutus)
3) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
4) Coturnice (Alectoris graeca)
j) Specie cacciabile dal 18
settembre 201 1 al 31 dicembre 201 1 esclusivamente nelle Aziende
agrituristico-venatorie ed esclusivamente su soggetti provenienti da
allevamento:
1) Pernice rossa (Alectoris rufa)
3. Caccia alla fauna stanziale:
disposizioni a livello provinciale
Per la caccia alla fauna stanziale si
applicano le seguenti disposizioni a livello
provinciale:
| Provincia |
ATC |
A livello
provinciale: |
| Padova |
3, 4 |
Ammesse giornate:
mercoledì, sabato e domenica |
| |
1,
2, 5 |
dal 18/9 al 16/10:
mercoledì, sabato e domenica
dal 17/10: tutti escluso martedì e
venerdì |
| Rovigo |
Tutti |
La caccia stanziale
è realizzata su piani di prelievo, previo censimento. |
| Treviso |
Tutti |
Mercoledì e
domenica. |
| Venezia |
1, 2 |
Mercoledì, sabato e
domenica. ATC 1 limitazione alle ore 14 dal 18/9 al 09/10/11. |
4. Posticipo del prelievo
Nelle giornate 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9
febbraio 2012 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di
esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (Columba
palumbus), Ghiandaia (Garrulus glandarius) , Gazza (Pica pica),
Cornacchia nera (Corvus corone), Cornacchia grigia (Corvus corone
cornix).
5. Caccia agli ungulati
La caccia agli ungulati poligastrici
appartenenti alle specie Daino (Dama Dama), Camoscio alpino
(Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus
elaphus), Muflone (Ovis musimon) è autorizzala e regolamentata dalle
Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o in
parte nella Zona faunistica delle Alpi, esclusivamente nella modalità
di prelievo selettivo (basato su piano di abbattimento quantitativo e
qualitativo per classi di sesso ed età), nei termini già definiti con
Delibera di Giunta regionale n. 380 del 29.03.201 1. Gli ungulati
poligastrici appartenenti alle specie di cui sopra possono essere
cacciati esclusivamente in forma individuale, all'aspetto e/o alla
cerca con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza I'ausilio
di cani, fatta eccezione per I'ausilio dei cani da traccia ai fini
della ricerca dei capi feriti.
La gestione, anche a fini venatori,
della specie Cinghiale (Sus scrofa) è disciplinata dalla DGR n. 2088
del 03.08.2010.
6. Giornate di caccia
La settimana venatoria inizia il
lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e
il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto
disposto al precedente punto 1 ed al successivo punto 14, ogni
cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può
cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due
giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei
mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a
gestione programmata della caccia.
7. Orario della giornata venatoria
Fatto salvo quanto previsto ai
precedenti punti 3 e 5, I'orario della giornata venatoria è così
determinato:
Agosto dal 01 al 15: 5,15 21,30. Dal 17
al 31 5,30 21,00.
Settembre dal 1 al 15: 5,45 19,30. Dal
17 al 29: 6,00 19,15.
Ottobre dal 1 al 15: 6,15 18,45. Dal 16
al 29: 6,30 18,15. Dal 30 al 31 5,45 17,00.
Novembre dal 2 al 14: 6,00 16,45. Dal
16 al 30: 6,15 16.30.
Dicembre dal 1 al 15: 6,30 16,30. Dal
17 al 31: 6,45 16,30.
Gennaio dal 1 al 15: 6,45 16,45. Dal 16
al 30: 6.45 17,00.
Febbraio dal 1 al 9: 6.45 17,00.
8.Carnieri
Sono consentiti, fatto salvo quanto
disposto al precedente punto 3 ed ai successivi punti 9, 10, 11 e
12,i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi
giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti
eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi
slagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di
settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
b) selvaggina migratoria:25 capi
giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10
canapiglie, 5 morette e 5 combattenti)
con un massimo di 425 capi stagionali (di cu non più di 50 codoni,50
canapiglie, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni:
per la beccaccia 3 capi giornalieri con
un massimo di 20 capi stagionali, per l'allodola 10 capi giornalieri
nel mese di settembre.
9. Garniere in pre-apertura per le
specie Merlo, Tortora e Colombaccio
ll carniere giornaliero massimo per
cacciatore realizzabile in preaperlura (giornate 3, 4, 10, 1 1 e 17
settembre 2011) per la specie Merlo è pari a 5 capi.
ll carniere giornaliero massimo per
cacciatore realizzabile in preapefiura (giornate 3, 4, 10, 1 1 e 1 7
settembre 2011) per la specie Tortora è pari a 10 capi.
ll carniere giornaliero massimo per
cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 3 e 4 settembre 201
1) per la specie Colombaccio è pari a 10 capi.
10. Carniere per la specie
Colombaccio per le giornate di febbraio
Il carniere giornaliero massimo per
cacciatore realizzabile nelle giornate 1,2, 4,5, 6, 8 e 9 febbraio
2012 per la specie Colombaccio è pari a 10 capi.
11. Norme specifiche per le Aziende
faunistico-venatorie
Nelle Aziende faunistico-venatorie il
cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre
giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del
venerdì.
Fermo restando quanto stabilito per il
carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente
punto 8 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di
abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente,
valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:
- Fagiano (Phasianus cotchicus) : 10
capi giornalieri 100 capi stagionali
- Starna (Perdix perdix): : 5 capi
giornalieri 50 capi stagionali
- Lepre comune (Lepus europaeus) : 3
capi giornalieri 15 capi stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina
stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 8 lett. a).
ll prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto
sino al 30 gennaio 2012.
12. Norme specifiche per le Aziende
agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie,
ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art.30, c.
1 della L.R.n.50/93), sono consentiti I'immissione e I'abbattimento
di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle
sole specie Quaglia, Fagiano, Lepre, Starna e Pernice rossa. ll
prelievo è consentito dal '18 settembre 2011 al30 gennaio 2012 con
esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di
carniere.
13. Addestramento e allenamento dei
cani da caccia
L'addestramento e l'allenamento dei
cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1
della L.R. 50/93, sono consentili dalla terza doinenica di agosto
fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì,
sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00
alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto,
sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni
dall'ultimo sfalcio.
14. Limitazioni delt'attività venatoria
e dett'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17
ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori imitazioni di cui
all'Allegato D alla L.R. 112007, già applicative dei vincoli di cui
allo stesso Decreto ministerialé, nel corso della stagione venatoria
201112012 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come
individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) I'esercizio venatorio sino alla data
di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione
della caccia di selezione agli ungulati;
b) l'esercizio venatorio in deroga ai
sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della
Direttiva 2009/147/CE (che abroga e
sostituisce la Direttiva 79l409lCEE), disciplinato in Veneto ai sensi
della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) I'utilizzo di munizionamento a
pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l'abbattimento di esemplari
appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula), Combattente (Phitomachus
pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve, limitatamente
alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un
favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale
ultima disposizione, si da atto che compete alle Amrninistrazioni
provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella
Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla
specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni
concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico
venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive
modifiche;
e) lo svolgimento dell'attività di
addestramento cani da caccia prima del 1o settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui
all'art. 10, comma S lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a
procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art.5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive
modif icazion i ;
f) l'abbattimento, in data antecedente
al '1" ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas
acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata),
Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas
penelope), Moriglione (Anas ferina), Folaga (Futica atra), Gallinella
d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus),
Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola),
Frullino (Lymnocry ptes minimus), Pavo nce I la (VaneIIusvaneIIus) ;
g) I'esercizio dell'attività venatoria
nel mese di gennaio, con I'eccezione della caccia agli ungulati
nonché della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema
sottostante:
Zona Alpi e pianura, (lagune escluse)
BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI:
Settimane venatorie comprese tra 1-1 e
29-1-12: sabato e domenica.
Settimane venatorie dal 30-1-12:
lunedì.
Delta del Po (RO):
Settimane venatorie comprese tra 1-1 e
29-1-12: mercoledì e sabato.
Settimane venatorie dal 30-1-12:
lunedì.
Laguna sud VE (PD e VE):
Settimane venatorie comprese tra 1-1 e
29-1-12: giovedì e domenica.
Settimane venatorie dal 30-1-12:
lunedì.
Laguna nord VE:
Settimane venatorie comprese tra 1-1 e
29-1-12: mercoedì e sabato.
Settimane venatorie dal 30-1-12:
lunedì.
Laguna di Caorle:
Settimane venatorie comprese tra 1-1 e
29-1-12: Giovedì e domenica.
Settimane venatorie dal 30-1-12:
lunedì.
15 Altre disposizioni
a) L'uso di richiami vivi, di soggetti
impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della
L.R. 50/93;
b) l'utilizzo del piccione (Columba
livia) quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito
nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
c) i titolari delle botti da caccia
devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro
materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano
restare accidentalmente intrappolati;
d) gli interventi di foraggiamento
dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che
ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzali conformemente
agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in
particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del
Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base
dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale
di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.
Misure urgenti per contrastare la
rabbia
silvestre nel Veneto
Prorogate le vaccinazioni dei cani
al 31 marzo 2010
La Giunta Regionale del Veneto ha
emesso l'ordinanza n° 139 del 3 ago 2010.
Scarica
l'ordinanza in formato PDF
ATTENZIONE:
Per le violazioni della presente
ordinanza è prevista una sanzione di 3098 € (art. 16
D. L.vo 22 maggio 1999, n° 196
e art. 163 R.P.V. 320/54)
Sono incaricati
dell'esecuzione dell'ordinanza i veterinari Ufficiali, la Polizia
Municipale, le Forze di Polizia, la Polizia Provinciale e gli Uff. ed
Agenti di P. G.
R. P. V. 320/54
Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla
profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i
cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai
fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della
tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro,
oltre alle generalità del possessore, anche lo stato
segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale
piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto
della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i
cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani
condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
(ATTENZIONE:
Per le violazioni del R.P.V. è prevista una sanzione di 3098
€ art. 16
D. L.vo 22 maggio 1999, n° 196
e art. 163 R.P.V. 320/54).
Possono essere tenuti senza
guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro
i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al
pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono
rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la
caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di
polizia quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato
persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono
essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili
comunali.
L'osservazione a domicilio può essere
autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato
deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia
dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario
comunale.
Alla predetta osservazione ed
all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure
non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili
all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi
che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche
questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in
vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di
osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti
immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il
sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di
osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario
abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti
diagnostici di laboratorio.
È vietato lo scuoiamento degli animali
morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art.
10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale
deve essere disinfettato.
Articolo 87
I cani ed i gatti morsicati da altro
animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di
regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco
sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di
10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore,
l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto
sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in
altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere,
per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione
devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere
stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali
sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se
durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto
a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5
giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi
dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere
ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo
di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento
antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile
municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono
essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7
giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di
osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si
procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del
precedente articolo.
Articolo 90
Nel comune in cui sono stati constatati
casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da
un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei
precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani,
anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti
al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai
possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di
osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano
sottoposti a vaccinazione antirabbica postcontagio con le modalità
stabilite dal precedente art. 87;
b) che i possessori di cani segnalino
immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani
ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far
sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento
d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi,
impossibilità della deglutizione.
Legge 23.12.78, n° 833
Articolo 32. (Funzioni di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese
quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del
veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari
comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del
personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di
ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione
dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate
che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli
organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
Decreto di G. R. n° 148 del 4 luglio 2010.
Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del Veneto n. 148 del 14 luglio. Stagione venatoria
2010/2011, è vietata la caccia agli ungulati nei territori non
compresi nella Zona faunistica delle Alpi (art. 17 Lr n. 50/93).
"Omissis"
1) nei territori regionali non compresi
nella Zona faunistica delle Alpi è vietata la caccia alle specie
Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo, e Muflone, fatti salvi gli
eventuali piani di abbattimento selettivo approvati ai sensi di legge
dalle Amministrazioni provinciali, peri i quali si applicano le
disposizioni contenute nella Dgr n. 1088 del 23.02.2010 nonché nel
calendario venatorio regionale 2010/2011, approvato con Dgr n. 1730
del 29.06.2010.
L'
Associazione Faunisti Veneti.
XVII CAMPO DI STUDIO DELLA MIGRAZIONE
AUTUNNALE DEGLI UCCELLI RAPACI NEL TREVIGIANO (COLLI ASOLANI – MONTE
TOMBA).
Organizzato da: Associazione Faunisti
Veneti
in collaborazione con il CISO (Centro
Italiano Studi Ornitologici), LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli),
Società Trevigiana di Scienze Naturali.
Sono ormai trascorsi 17 anni da quando
nel 1994 è iniziata questa indagine relativa alla migrazione post
riproduttiva dei rapaci ed in particolare del falco pecchiaiolo (Pernis
apivorus) attraverso il settore settentrionale della provincia di
Treviso.
In questo lungo periodo d’indagini
abbiamo visto crescere costantemente il numero degli individui
osservati, passando dai 1926 rapaci censiti nel 1994, ai 13027 del
2007. Nel corso degli ultimi dieci anni, alle attività
originariamente coordinate da F. Mezzavilla e G. Martignago, si sono
affiancati F. Piccolo e G. Silveri, e si è creato un gruppo di lavoro
affiatato e scientificamente molto preparato che ha permesso di
ottenere risultati molto importanti.
Questa linea migratoria, caratterizzata
dalla migrazione oltre che dei falchi pecchiaioli anche di poiane,
sparvieri, nibbi bruni, cicogne nere e molte altre specie di uccelli
veleggiatori, negli ultimi anni rientra tra le più importanti fly-way
europee per il numero di avvistamenti. In Italia è posta al secondo
posto dopo lo Stretto di Messina dove negli ultimi anni si è rilevato
il passaggio di più di 30.000 uccelli.
A questo campo di indagine sono sempre
ammessi tutti quei volontari ornitologi, birdwatchers e non, che
apprezzano l’osservazione di fenomeni naturali di particolare valore
come questo. Il campo si suddivide in due punti d’osservazione: il
Colle di S. Giorgio a Maser ed il Monte Tomba a Pederobba (vedi
cartina). Per raggiungere il Colle di S. Giorgio bisogna arrivare a
Maser per poi proseguire verso nord in direzione della Forcella
Mostaccin. Superato questo valico, si scende per circa 500-600 m
finché sulla sn si trova un piccolo parcheggio ed inizia un sentiero
che porta in circa 10 minuti al Colle di S. Giorgio (420 m). Per
raggiungere il Monte Tomba si seguono le indicazioni che dal centro
di Pederobba portano a questa località (876 m).
I coordinatori, ai quali ci si potrà
rivolgere per eventuali informazioni, saranno presenti nei seguenti
periodi: Colle di S. Giorgio - F. Piccolo dal 15 al 21/08 (tel
3284932608), G. Martignago dal 22 al 28/08 (tel 3394283949), G.
Silveri dal 29 al 5/09 (tel 3394683136). Monte Tomba (Pederobba) F.
Mezzavilla dal 20 al 31/08 (tel 3492838056). Le attività iniziano
alle ore 9 e continuano fino alle ore 18.
VI Campo di studio della migrazione di
passeriformi nel Trevigiano
L'area pedemontana trevigiana in periodo post riproduttivo è
interessata da un flusso di uccelli migratori molto rilevante.
Fringuelli, peppole, tordi, crocieri, frosoni e molte altre specie,
nei mesi di ottobre e novembre, tendono a concentrarsi in certe aree
geografiche dove le condizioni orografiche favoriscono la formazione
di linee di volo (fly-way) particolarmente importanti sotto il punto
di vista naturale ed ambientale. In tali aree (hot spot), in
particolari giornate, si possono contare anche migliaia di uccelli.
Molti migrano a gruppi costituiti da 100-200 individui, altri invece
migrano isolati.
Nel trevigiano i siti di particolare valore, studiati negli ultimi
cinque anni, sono stati: il valico del Monte Pizzoc (Cansiglio
Meridionale, Fregona) e la Forcella Mostaccin (Maser). Entrambe le
aree si caratterizzano per un passaggio elevato di uccelli nelle
prime ore della mattina, poi il flusso si riduce nel pomeriggio. Solo
nelle giornate di maggiore passaggio si può osservare un flusso quasi
continuo in tutte le ore, arrivando a superare le 8-9 mila unità. La
stima totale per anno è di 50.000-90.000 uccelli (Pizzoc) e
20.000-60.000 (Forcella Mostaccin) .
Le indagini sono state avviate nel 2004
a seguito di un incarico di studio affidato all'Associazione Faunisti
Veneti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. Nel
settembre 2007 i dati raccolti sono stati presentati alla comunità
scientifica italiana nel corso del XIV Convegno Italiano di
Ornitologia tenutosi a Trieste.
Questa indagine, costituisce un primo tentativo in Italia di ottenere
un trend dell'andamento delle popolazioni di migratori che
attraversano il nostro territorio. I dati raccolti, infatti, pur non
considerandosi assoluti e non costituendo elemento di "presenza
totale" delle diverse specie nel territorio nazionale, permettono
però nel tempo di: 1) acquisire un trend annuale dei migratori; 2)
acquisire dati sulle fluttuazioni annuali delle diverse specie; 3)
confrontare i dati di questi due siti con quelli raccolti in altre
parti d'Italia e d'Europa; 4) programmare eventuali attività di
ricerca e/o gestione di alcune specie "minacciate" (endangered) a
livello comunitario.
Dati di riferimento
Coordinatori: Monte Pizzoc, Dr.
Francesco Mezzavilla, f.mezza@libero.it
cell. 3492838056. Forcella Mostaccin, Gianfranco Martignago ore
serali 0423565458 (Maser).
Periodo d'indagine: inizio mese di ottobre fino a metà
novembre, condizioni meteorologiche permettendo.
Località: Forcella Mostaccin, in prossimità del valico.
Versanti occidentali Monte Pizzoc, in prossimità della cresta che si
erge sopra il Fadalto.
Partecipazione: è libera, ma si consiglia di contattare i
coordinatori.
D.G.R.
Veneto, n° 2058 del 07/07/2009
La Giunta della Regione Veneto ha
deliberato in materia di richiami, anseriformi e caradriformi, da
utilizzare durante l'annata venatoria 2009/2010.
Con D.G.R. n° 2058 del 07/07/2009 è
stata disposta la deroga al divieto d'utilizzo (DGR n° 2429 del
08/08/08) di richiami vivi anseriformi e caradriformi,
E' ammesso l'utilizzo "straordinario"
(comma 2, 1a) dei richiami autorizzati, da parte del detentore,
anche in ambito territoriale regionale diverso da quello
abituale, già indicato nell'autorizzazione, per singole giornate di
caccia, previa indicazione, nel documento di registrazione, del
numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo
d'utilizzo. A termine giornata di caccia gli animali vanno richiusi
nel recinto abituale, indicato sul documento di registrazione.
E' ammessa la cessione in comodato
dei richiami, per singole giornate di caccia, previa indicazione,
nel documento di registrazione, del numero identificativo degli
animali caduti e del nominativo della persona affidataria
(generalità), nonché previo rilascio all'affidatario di una
scrittura privata. Il cacciatore affidatario è direttamente
responsabile degli animali utilizzati come richiami. A termine
giornata di caccia gli animali vanno riportati nel recinto
abituale, indicato sul documento di registrazione.
I cacciatori che non erano già
registrati nella precedente stagione venatoria e che intendono
utilizzare richiami vivi anseriformi o caradriformi, devono
compilare e consegnare alla provincia territorialmente competente,
il modulo di
auto-dichiarazione allegato "A".
I cacciatori che erano già registrati
nella precedente stagione venatoria e che intendono utilizzare
richiami vivi anseriformi o caradriformi, devono compilare e
consegnare alla provincia territorialmente competente,
il modulo di
auto-dichiarazione allegato "A1" con indicato anche il codice
aziendale, l'ambito territoriale d'utilizzo, l'elenco dei richiami.
Le province sono tenute a comunicare
i termini di consegna dei documenti indicati sopra.
L'autocertificazione per la stagione
2009/2010 va presentata anche se i richiami erano già
precedentemente registrati.
A stagione venatoria iniziata non
sono ammesse né nuove registrazioni, né scambi o acquisizioni di
richiami con l'eccezione della sostituzione (e relativi nuovi
anelli), di richiami deceduti che vanno riconsegnati, interi e
muniti dell'anello dì riconoscimento, alla sezione dell'Istituto
Zoo-Profilattico Sperimentale.
Rimangono confermate le disposizioni della DGR 2429/2008.
- la registrazione ed il rilascio degli anelli compete
all'Amministrazione provinciale in cui- si trova il sito di
detenzione dei richiami; l'auto-dichiarazione va presentata al
suddetto Ufficio provinciale anche in caso di residenza del
detentore in un'altra provincia;
- il codice aziendale (cod. 317) rilasciato al detentore di
richiami identifica il luogo di detenzione dei richiami stessi, in
caso di spostamento del sito di detenzione sarà necessario chiudere
la vecchia posizione e procedere con una nuova registrazione (nuovo
codice). Per altre modifiche (ad esempio la residenza o l'ambito
territoriale) sarà sufficiente evidenziare i cambiamenti in sede
d'auto-dichiarazione;
- ciascun detentore/cacciatore è tenuto a collaborare con gli
addetti alla vigilanza. Eventuali alterazioni dello stato di salute
o morte dei richiami detenuti vanno immediatamente comunicati all'Ulss
competente. Qualora i richiami vengano macellati a scopo
alimentare, il pacchetto intestinale e l"anello di riconoscimento
vanno consegnati appena possibile al Servizio veterinario dell'ULSS
competente.
Alle province devono: acquisire le
auto-certificazioni da parte dei detentori, acquisire e distribuire
gli anelli, predisporre e stampare i modelli per la registrazione
ed effettuare controlli a campione.
Nel caso d'utilizzo di richiami non
in regola con quanto detto sopra, si applica l'art. 31, c1, lett.
h) della L. 157/92, fatti salvi i rilievi di natura penale per il
mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di
Sanità Pubblica.
Influenza aviaria
La situazione epidemiologica
dell’influenza aviaria in questo momento è favorevole, ma la Regione
Veneto, con nota dei 22 luglio di quest'anno, ha messo in atto alcune
misure sanitarie integrative e “temporanee” che vietano, nelle fiere
e nei mercati, l'introduzione di tacchini e d’anatidi. Il virus
dell’influenza aviaria muta continuamente con intensità maggiore o
minore. Se la mutazione è maggiore c'è il rischio che il virus possa
essere scarsamente combattuto (scambio di patrimonio genetico tra
virus umano e aviario, passaggio del virus dagli uccelli al maiale)
arrivando al momento più critico dello scambio da uomo ad uomo. Nel
secolo scorso, dà corso ad una normale epidemia influenzale con una
parziale immunità. Nel secolo passato la comparsa dei sottotipi di
virus influenzali del tipo A, causò tre pandemie: 1918-19 epidemia
spagnola 40 milioni di morti (di più della prima guerra mondiale);
1957-58 influenza asiatica 200.000 morti; 1968-69 influenza di Hong
Kong 100.000 morti. L’Italia si trova sulle maggiori linee di
migrazione degli uccelli d’Europa e, di conseguenza, è pesantemente
interessata dal problema. I cacciatori, avendo un contatto diretto
con i migratori, sono i primi ad accorgersi di situazioni anomale che
si dovessero verificare e, segnalando eventuali problemi, possono
risultare utilissimi per circoscrivere il problema. I monitoraggi ed
i prelievi saranno indirizzati principalmente sugli anatidi.
L’INFLUENZA AVIARIA è provocata
d virus influenzali diversi da quelli che normalmente provocano
l'influenza umana e che sono in grado di determinare nei volatili
malattie di diversa gravità. Il VIRUS circola normalmente tra
gli uccelli selvatici e solo occasionalmente può colpire volatili
d'allevamento. Solo in condizioni particolari può colpire anche altre
specie ed eccezionalmente l'uomo. Si TRASMETTE da animale ad
animale: principalmente attraverso feci e altri materiali organici.
Da animale ad uomo: con contatto diretto e prolungato con animali
infetti attraverso feci e altri materiali organici (non si trasmette
con il consumo di carni cotte). Da uomo ad uomo: al momento non
esistono segnalazioni dì questa via di trasmissione. La
PREVENZIONE della diffusione della malattia tra i volatili si
basa su: adozione d’adeguate misure igienico-sanitarie negli
allevamenti in modo da diminuire la possibilità di contatto tra
volatili da allevamento con volatili selvatici; sorveglianza negli
allevamenti per individuare tempestivamente eventuali casi di
malattia; abbattimento dei volatili presenti negli allevamenti dove
si dovesse manifestare la malattia. Il RISCHIO Di PANDEMIA si
avrebbe solo nel caso, per ora ipotetico, che un virus che colpisce i
volatili si modifichi e, oltre a colpire direttamente l'uomo, assuma
la capacità di trasmettersi da uomo ad uomo.
Ci è stato segnalato un sito
interessante www.sisan.it
ed un interessantissimo museo che
merita una visita:
Museo delle tradizioni ornitologiche ittiche venatorie del
comprensorio gardesano
che si trova a Bardolino Verona.
Ci è stato segnalato un sito
interessante che tratta (non solo) di caccia
di selezione Multispecie Valtiberina
Toscana
www.valtibselezione.it.gg
Ci è stato
segnalato un sito interessante che tratta di
informazione
ecologica applicata alla gestione degli ambienti e della
fauna oggetto
di attività venatoria.
www.nunatak.it
Pubblichiamo con piacere alcune parole
d'incoraggiamento che ci sono pervenute dall'On Elena
Donazzan Ass. Regionale alla Caccia del Veneto.
"Desidero complimentarmi con voi per
l’iniziativa di comunicazione e di formazione che avete voluto
dare con il vostro sito a favore dei tanti appassionati dell’arte
venatoria. In particolare vi esprimo il mio apprezzamento
per avere rivolto la vostra attenzione in particolare ai
neofiti e auguriamoci futuri cacciatori, perché siano sempre
più conoscitori dello straordinario mondo che sta attorno alla
caccia.
Buon lavoro
On Elena Donazzan
Assessore Regionale alla Caccia del Veneto"
DGR (
Veneto) n°2781 del 30 settembre 2008
La Regione Veneto è intervenuta
in materia malattia emorragica virale di conigli e lepri con la
Dgr n°2781 del 30 settembre scorso. In sostanza si
dettano disposizioni per la vaccinazione obbligatoria degli
animali negli allevamenti e dispone che gli animali di cattura
devono essere accompagnati da documentazione sanitaria quando
entrano od escono dalla regione. Inoltre gli allevamenti devono
essere indenni dalla malattia almeno da 30 giorni per poter
spostare le lepri per ripopolamento. Alle Ulss competenti per
territorio vanno comunicate le date delle catture ed
eventualmente possono intervenire con prelievi a campione per
verificare la salute degli animali. Vietata l'immissione di
lepri per un raggio di 5 Km dal luogo ove eventualmente è stata
riscontrata la malattia. Altre disposizioni sono dettate dalla
citata Dgr. e gli interessati possono scaricarsi la delibera
direttamente dal sito della Regione.
Chiarimenti dalla Provincia di
Venezia
La Provincia di Venezia
con protocollo n° 160/08 del 03 nov 2008, a firma del
Comandante della Polizia Provinciale, dott.ssa Luisella Penzo,
ha chiarito alcuni punti in merito alle zone SIC e ZPS,
che in sintesi sono:
1) ZPS che insistono
prevalentemente in laguna e per le quali valgono l'obbligo di
utilizzo dei munizionamento a pallini di acciaio e la
limitazione dell'orario per la caccia vagante con il cane fino
alle ore 14.00;
2) ZPS di terra nelle quali il
divieto di uso delle munizioni in piombo o piombo nichelato
sussiste nel raggio di 150 metri da zone umide;
3) SIC che sono incluse
nell'allegato D del Piano Faunistico Venatorio Regionale e
nelle quali l'esercizio dell'attività venatoria è consentito
con piombo nichelato;
4) SIC che, non essendo ZPS e
non essendo ricomprese nell'allegato D, sfuggono a qualsiasi
limitazione.
Cartografie adeguate sono state
distribuite e sono reperibili presso la Polizia Provinciale,
presso le associazioni, presso le sezioni locali o presso gli
ambiti.
Alcuni
chiarimenti relativi alle domande più frequenti
Che cosa sono le
"cacce in deroga"?
I quantitativi di uccelli cacciabili
sono stabiliti dalla L. 157/92, ma alcune regioni visti i
danni causati all'agricoltura da alcuni uccelli, fatte le
dovute considerazioni, avvalendosi dell'art. 9, com. 1, lett.
c), della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli, hanno promulgato una legge regionale con cui si sono stabiliti dei carnieri in "deroga"
alla citata L. 157/92.
Come vanno segnati sul tesserino
regionale (Veneto)?
Vanno segnati sul tesserino regionale a fine
giornata di caccia, a differenza delle altre specie di
migratoria che vanno segnate appena incarnierate, ed a
differenza della selvaggina stanziale che va segnata appena
abbattuta.
Fanno cumulo con i carnieri di
migratoria?
Assolutamente No. Sono cacce in deroga e non
hanno niente a che vedere con i carnieri della migratoria. In
sostanza un cacciatore può (ipoteticamente) abbattere 25
allodole (e segnarle se le raccoglie), altri 20 storni, 20
fringuelli, ecc.
Nel tesserino Veneto ci sono dei foglietti che
vanno compilati periodicamente con i totali degli
abbattimenti in deroga e consegnati alla provincia
(consegnateli alla vostra associazione che provvederà ad
inoltrali).
Ma se sono a capanno posso anche
andare a caccia vagante?
Un cacciatore può effettuare 3 uscite a
vagante con altre 2 uscite da appostamento (temporaneo), il
che significa che i "capannisti" possono fare 5 uscite a
capanno, ma attenzione solo per tre giorni (vagante) possono
uscire dal capanno col fucile carico. Ovviamente se un
"capannista" ha segnato l'uscita da appostamento e decide al
pomeriggio di andare a camminare dovrà segnare anche l'uscita
vagante, stando attento a non fare più di tre vaganti alla
settimana (nella zona Alpi le cose possono essere
regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il
presidente di zona).
Se sono a capanno e mi passa un
fagiano posso sparare?
La caccia da appostamento esclude solo
l'abbattimento di beccacce e beccaccini, il resto è carniere
possibile, ricordandosi che fagiani e lepri, essendo
stanziali, vanno segnati subito dopo l'abbattimento (nella
zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente,
occorre informarsi presso il presidente di zona).
Che richiami posso usare per le cacce
in deroga?
Si possono usare soggetti impagliati di
selvaggina cacciabile, civette e falchi di plastica
(assolutamente No vive), richiami vivi di cattura (bottaccio,
sassello, cesena, merlo, allodola, pavoncella e colombaccio) massimo 10
per cacciatore (40 per cacciatore appostamenti fissi e mx 10
per specie) e non
importa da che provincia provengono, purché abbiano la
documentazione e gli anelli in regola, si possono usare
richiami vivi d'allevamento senza limite numerico (con
documenti e anello), e quindi anche delle specie oggetto
della deroga (salvo diversa indicazione sulla documentazione
che li accompagna), si possono usare stampi di plastica, paglia,
legno o cartone di qualsiasi tipo, giostre rotanti o con
movimenti a batteria, purché non emettano anche suoni di
richiamo, si possono usare fischietti a bocca o a mano ma Mai
richiami a funzionamento elettrico o elettronico. Una
curiosità, sembra che le pispole rispondano bene a dei cd
appesi con del filo da pesca. Attenzione anche il telefonino
se utilizzato come richiamo elettronico può essere
sequestrato (sequestro penale) dalle guardie provinciali che
in questo caso sequestrano solo il telefonino lasciando la
scheda sim al trasgressore.
Per ogni altra richiesta siamo a
disposizione.
Il
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n° 138 del
24 luglio 2007 che detta formati e dimensioni delle tabelle per
la caccia, è stato aggiornato al DPGR n° 148 del 04/08/09.
1) l modelli da apporsi secondo le modalità
stabilite dall'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993,
n° 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio" al fine di delimitare aree soggette a
particolare regime, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni: cm. 25 di altezza e cm. 33
larghezza;
b) recare al centro la scritta relativa alla
tipologia di istituto o di regime previsto e l'articolo
normativo di riferimento: i) Per l'individuazione degli Ambiti
Territoriali di Caccia la tabella dovrà riportare: Ambito
territoriale di caccia, la sigla della provincia e numero così
come individuato nell'allegato B alla Legge regionale 5 gennaio
2007 n. 1 - Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012);
ii) Per l'individuazione dei comprensori alpini la tabella
dovrà riportare: Comprensorio alpino, la sigla della provincia
e una numerazione stabilita a livello provinciale che
rappresenti un inequivocabile riferimento al singolo
comprensorio.
c) essere predisposta di colore bianco con
dicitura in nero per:
|
Zona allenamento e addestramento cani
Art. 18 L.R. 50193 |
|
Ambito territoriale di caccia
(sigla provincia- numero)
Art. 21 L.R. 50193 |
|
Zona faunistica delle Alpi
Art. 23 L.R. 50193 |
|
Comprensorio alpino
(sigla. provincia - numero
Art. 24 L.R. 50193 |
|
Ambito territoriale di caccia
(sigla provincia - numero )
Territorio lagunare e vallivo
Art. 25 L.R. 50193 |
|
Azienda faunistico-venatoria
Art. 29 L.R. 50193 |
|
Azienda agri-turistico-venatoria
Art. 30 L.R. 50193 |
Art. 17 c. 1 L. R. 50/93
(Area interclusa in AFV o AATV)
|
Sentenze varie
in materia di caccia
Corte Costituzionale sent. 16 del 26 gennaio
2012. Regione Sardegna. Disciplina dei
prelievi in deroga.
Previsione che l'assessore competente adotti il provvedimento di
deroga previo parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (INFS
ora ISPRA) ovvero, nelle more della sua istituzione, di un comitato
tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta.
Contrasto con la normativa nazionale attuativa delle norme
comunitarie.
Dispositivo: non fondatezza
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 812
del 29 novembre 2011.
Piccioni.
La distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non
coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica, che
tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columbia
livia. Al contrario, secondo la nozione positiva adottata dal
legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli
animali selvatici, in quanto vive in stato di libertà naturale nel
territorio nazionale, mentre appartengono alle specie domestiche o
addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi
alimentari o sportivi.
Cass. Sez. III n. 47872 del 22 dicembre 2011 (Ud.
20 ott. 2011). Pres. Ferrua Est. Marini Ric. Garatti.
Specie non cacciabili.
La disciplina posta a tutela delle specie non cacciabili include sia
l'abbattimento dell'animale sia le condotte di cattura e detenzione.
Anche la compromissione della vita o della libertà di un unico
esemplare di fringillidi integra il reato previsto dalla lett. b)
dell'articolo 30 Legge 157\92, in conformità con l'elenco compreso
nell'art.2 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e con 1'allegato II
della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979 (recepita con legge 5
agosto 1981, n.503). A diversa conclusione potrebbe giungersi in
presenza di legge regionale derogatoria, che per un determinato arco
temporale fissi in non più di cinque esemplari il numero massimo
cacciabile.
Cass. Sez.
III n. 42388 del 17 novembre 2011. Pres. Ferrua Est.
Rosi Ric. Taurino.
Nozione di esercizio dell'attività
venatoria.
La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e
comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma
ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che,
dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda
evidente la finalità di esercitare la caccia.
Cass. Sez. III n. 41408 del 14
novembre 2011. Pres. Squassoni Est. Amoroso Ric. SALERNO.
Detenzione fauna selvatica.
La lettera e) dell'art. 21 prevede in particolare l'esercizio
venatorio in determinate aree dove la caccia - e quindi il
prelievo venatorio - è interdetta. Ma il fatto di detenere
animali appartenenti a specie protette non può integrare, di
per se solo, la nozione di esercizio venatorio tanto più che la
lettera e) citata de11'art. 21 considera come vietato
l'esercizio venatorio in alcuni luoghi determinati. Invece la
condotta di detenzione di animali appartenenti a specie
protetta può integrare la fattispecie prevista sempre dall'art.
21, ma alla lettera ee) che prevede appunto il fatto di
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto
delle modalità previste dalla presente legge e della fauna
selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene
regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia. L'oggetto della previsione normativa è costituito
quindi dalla detenzione di esemplari di fauna selvatica
protetta dalla normativa regionale.
Corte Costituzionale sent.305
11 novembre 2011. Oggetto: Delibera della Giunta Regionale
Veneto recante "Stagione venatoria 2010/2011. Applicazione del
regime di
deroga
previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Lamentata assenza dei presupposti e delle condizioni
poste dalle norme comunitarie per l'autorizzazione in deroga
alla cattura di determinate specie di uccelli, assenza del
parere favorevole dell'ISPRA, contrasto con le norme statali
costituenti standard minimi e uniformi di tutela della fauna. Dispositivo: inammissibile.
Cass. Sez. III n. 34755 del 26
settembre 2011. Pres. Petti Est. Rosi Ric. Costantino ed
altri.
Silenzio
venatorio
Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato
nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo
riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per
giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non
solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro
sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle
nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in
virtù di disposizione di legge regionale.
Cons. Stato Sez. VI n. 2755 del 10 maggio
2011.
Piano faunistico regionale Puglia.
Cass. Sez. III n. 20769 del 3 giugno 2010.
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Di Serio.
Polizia Giudiziaria.
Mancata allegazione del verbale di sequestro d'iniziativa della P.G.
al decreto del P.M.
È legittimo il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio
motivato mediante rinvio "per relationem" al contenuto del verbale di
polizia giudiziaria la cui copia sia stata consegnata all'indagato,
non rilevando la mancata allegazione dello stesso alla copia del
decreto di convalida notificata all'indagato. (Fattispecie di
convalida di sequestro di manufatti abusivi motivata con rinvio ai
verbali della P.G. compiutamente descrittivi delle imputazioni, dei
fatti, delle condotte penalmente rilevanti e delle concrete finalità
probatorie che avevano reso necessario il sequestro).
Cass. Sez. III n. 16441 del 27 aprile 2011
(Ud. 16 mar. 2011). Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Feroldi.
Convenzione di Berna.
L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate
nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre
1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con
la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui
all’articolo 30, lettera b) legge 157\92, in quanto trattasi di
esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o
convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione menzionate dall’articolo 2, comma primo lettera c)
della medesima Legge 157\92.
T.A.R. VENETO, Sez. II – 12
novembre 2004, n. 3913 Alle
Guardie Giurate Volontarie
è espressamente riconosciuta la competenza a formare processi
verbali di diretto accertamento degli illeciti di loro
competenza, sicchè è illegittima la norma del regolamento che
individua tra i compiti delle Guardie quello di “accertare le
violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia venatoria
redigendo gli apposti verbali di riferimento”, stante il
significato tecnico assunto dal termine di “verbale di
riferimento” rispetto al processo verbale di vero e proprio
accertamento dell'illecito: il primo, infatti non è
contemplato dall'art. 13 della L. 689 del 1981 ed implica la
formazione di una mera relazione su quanto accaduto da
inoltrare ad un'Autorità gerarchicamente sovraordinata che
formalizzerà poi l'accertamento. Pres. Trivellato, Est. Rocco
– L.A.C. Onlus e L.I.P.U. (Avv. Caburazzi) c. Provincia di
Treviso (Avv.ti Botteon, Sartori e Tonon) -
TAR Friuli VG Sez. I sent. 500 del
28 giugno 2010.
Transito
con armi in area protetta.
La conoscenza dell'esistenza di un area protetta da parte di un
cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco
hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e
dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo
cacciatore e Socio di una riserva, deve essere a conoscenza
delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi
compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.
Cons. Stato Sez. VI n. 4794 del 21
luglio 2010.
Zone di
protezione degli uccelli.
La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle
zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata
attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 (
importants beards areas), potendo essere estesa ad aree diverse
sol che la determinazione sia supportata da adeguata
istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della
finalità protettiva in relazione alla particolare situazione
dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata
presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette)
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 2156 del 27
maggio 2010.
Valichi
montani e ZPS
Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto
da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell’art. 1 comma 5
della l. 157/1992, per cui “In attuazione delle direttive, Dir.
79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali
zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività
concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I
delle citate direttive”. Come è evidente, si tratta di istituto
accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di
tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato
che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a
transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche
stabilità, come si ricava dal richiamo al “mantenimento” e alla
“sistemazione”. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve
rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un
dato territorio presuppone secondo logica che esso sia
individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe
anche in tal caso un’istruttoria completa in proposito.
TAR Piemonte Sez. II n. 2698
del 28 maggio 2010.
Soppressione
di cani randagi.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di
animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n.
281 del 1991) e, conseguentemente, principi generali
dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza
tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di
crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di
soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità
tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale
i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino
ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità”).Ne deriva che è principio generale del nostro
ordinamento giuridico che la soppressione degli animali da
affezione (e quindi anche, indiscutibilmente, dei cani, anche
se in stato di randagismo ed a prescindere da un’eventuale loro
stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema ratio, tale da
poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun
altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla
legge-quadro n. 281 del 1991.
Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.
26 mag. 2010) Pres. Altieri Est. Gentile Ric. Sassi.
Uccellagione e risarcimento danni.
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in
riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il
WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile
ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività
illecita di uccellagione
Cass. Sez. III n. 22039 del 10
giugno 2010 (Ud.21 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Petti Ric.
Platto.
Confisca e affidamento.
Dispone invero l’articolo 19 quater dispos. att c.p. che gli
animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o
associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto
del Ministero della salute. L’affidamento provvisorio di alcuni
cani a privati effettuato nel corso del processo nell’attesa
dell’individuazione degli enti e dell’acquisizione delle loro
disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che
gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati (nella
fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si
riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento
agli enti che ne avrebbero fatto richiesta).
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent.
157 dell'11 maggio 2010
Caccia e animali.
Impiego di animali per lo spettacolo
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle
competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì
dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e
anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al
contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che
sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un
insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso
l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di
spettacolo.
Cass. Sez. III n. 21389 del 7 giugno 2010 (Ud.
3 mar. 2010). Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Caruso
Caccia e animali.
Codice Cites
Il codice CITES è ripartito in aree distinte tra loro da una barra e
l’inserimento di un carattere in più non comporta in tale contesto la
riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa
situazione di fatto non comporta la perdita di alcuna delle
informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura (nella
fattispecie, relativa a caviale, era stata aggiunta la lettera “o”
che va a comporre il termine “huso”. la Corte ha evidenziato che
nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il
consumatore dalla presenza per esteso della dizione “huso”,
identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al
posto della sigla “hus” che sarebbe prevista).
Sentenza del Consiglio di Stato
n°04956/2009: Respinto il ricorso presentato dall'Az. Faun.
Venat. La Piave contro la Provincia di Treviso nei confronti
dell'ATC 8TV. In parole povere si tratta di una vasta area contesa
tra una AFV e l'ATC 8TV, a titolo cautelare vi è interdetta la caccia
a tutti. Ora questa sentenza dovrebbe mettere fine alla disputa ed il
Presid. della Regione dovrebbe intervenire, vista la sentenza, per
ripristinare il diritto alla caccia per i soci dell'ATC 8TV. Staremo
a vedere con quanta sollecitudine l'atto sarà emesso.
Cass.
Sez. III n. 18545 del 17 maggio 2010 (Cc.7 apr. 2010). Pres. De Maio
Est. Petti Ric. De Bosi
Caccia e animali. Confisca fucile
Il fucile da caccia non è una cosa intrinsecamente pericolosa la cui
detenzione costituisce di per sé reato perché può essere detenuto dal
cacciatore previa autorizzazione Non si tratta quindi di cosa la cui
detenzione è vietata in modo assoluto (fattispecie in tema di
confisca).
Cons. Stato Sez. VI n. 3339 del 26 maggio 2010.
Caccia e animali. Associazioni venatorie
L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme
per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)
pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle
associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale,
abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei
cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di
esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente
espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione
di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in
possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a
consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame,
configurandone piuttosto l’elusione
(segnalazione di A. ATTURO)
Cass.
Sez. III n. 10381 del 16 marzo 2010 (Ud 3 feb. 2010). Pres. Lupo Est.
Petti Ric. Cipriani.
Caccia e animali. Uccellagione
In caso di utilizzazione di due gabbiette - trappola di dimensioni
minime, non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione
di cattura non può configurarsi l’esercizio dell’uccellagione posto
che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente offensivo e
quindi idoneo a dar luogo a tale attività.
Cass. Civ.
Sez. III sent. 60 dell' 8 gennaio 2010. Pres. Varrone Est.
Raffaella
Caccia e animali. Danni da fauna
selvatica.
La responsabilità aquiliana per
i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei
veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione,
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a
cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i
poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino
dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di
altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo
caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia
decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di
svolgere l’attività in modo da poter efficientemente
amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti
all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure
normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali
danni.
Sentenza Corte di Cass. in materia di
sequestro dell'arma da caccia
L'art. 240 del Codice penale
prevede che il giudice, in caso di condanna dell'imputato, può
(quindi confisca facoltativa) procedere alla confisca delle cose
che servirono per commettere un reato o che ne costituiscono il
prodotto o il profitto. Il capoverso del medesimo articolo,
peraltro, stabilisce che "è sempre ordinata la confisca: 1) delle
cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata
condanna".
Sulla scorta di questa disposizione, si è sostenuto che ogniqualvolta la
detenzione, o il porto, o anche solo l'uso di un'arma comporta la
commissione di un reato, tale arma dovrebbe essere sottoposta a
confisca obbligatoria, fatto sempre salvo il caso che l'oggetto
appartenga a terza persona estranea alla commissione del reato per
il quale si procede. Ad avvalorare questa impostazione si sono
succedute ben due altre norme di legge. L'art. 4 della legge 110
del 1975 che ha stabilito, sebbene forse non ve ne fosse bisogno
alla luce del disposto dell'art. 240 cp, che le armi proprie o
improprie illecitamente portate debbono sempre essere soggette a
confisca. L'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sembra
mettere una pietra tombale ad ogni diversa interpretazione, poiché
precisa che in relazione a tutti i reati concernenti armi, oggetti
atti ad offendere o esplosivi o munizioni, trova applicazione il
capoverso dell'art. 240 cp, ovvero, appunto, la confisca
obbligatoria. Nonostante questo quadro generale, la Corte di
cassazione, sezione III, con la sentenza 6.228 del 13 febbraio
2009, ha annullato senza rinvio il provvedimento di confisca
obbligatoria di un fucile da caccia e relative munizioni,
disponendone la restituzione all'avente diritto.
La Corte ha introdotto un
principio di specialità, in forza del quale la presenza di una
specifica norma nella legge particolare comporta che questo
principio prevalga sulla norma generalmente applicabile. E, siccome
all'art. 28 comma 2 della legge sulla caccia, si stabilisce che la
confisca delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, è
disposto "in caso di condanna", ecco che questa disposizione
prevale sul generale principio, che altrimenti sarebbe stato
applicabile anche alla fattispecie, di cui all'art. 240 cp,
introducendo, dice la Cassazione "un'ipotesi di confisca
obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato (per le quali la norma codicistica prevede, al
primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come
invece nel caso del secondo comma n. 2 dell'articolo sopra citato,
la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia
stata pronunciata condanna".
Tabellazione aree con divieto di
attività venatoria.
Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010
(Cc. 10 dic. 2009). Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti.
Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992
(secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle
aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata
alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con
riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono
delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le
indicazioni tecniche e topografiche necessarie per
l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa
regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o
derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche
disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che
non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In
ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali
qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto
una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di
tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.
Rapporti tra legge sulla caccia
e codice penale.
Cass. Sez. III n. 41742 del 30 ottobre 2009.
Pres. Teresi Est. Amoresano Ric. Russo
Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in
rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art.19
ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
prevede invero che ‘le disposizioni del titolo IX bis del libro II
del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato
comprende l’art.544 bis (uccisione di animali), l’art.544 ter
(maltrattamenti di animali), l’art.544 quater (spettacoli o
manifestazioni vietati), l’art.544 quinquies (divieto di
combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente
previste dall’art.727 c.p. che la L.20.7.2004 n.189 ha trasformato
da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun
riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art.727 c.p,
come modificato dalla medesima L.189/04.
Richiami
meccanici SENTENZA Cass. Sez. III n. 35418 del 16 settembre
2008 (Cc. 27 giu. 2008). Pres. Lupo Est. Marmo Ric.
Porcaro.
L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato
integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R
della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l
lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente
quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna.
Caccia con
mezzi vietati SENTENZA Cass. Sez. III n. 27488 del 7 luglio
2008 (Ud. 19 giu. 2008). Pres. Altieri Est. Teresi Ric.
Martinelli
L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta
connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con
mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio
venatorio, sicché non è ragionevole discriminare la condotta
di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena
alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero
uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie
criminosa punita con la sola pena pecuniaria.
Cass. Sez. III n. 28510 del 13 luglio 2009 (CC 9 giu. 2009).
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Allia ed altri.
Nozione di esercizio
della caccia
L’ampia nozione dì esercizio della caccia comprende, non solo
l’effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni
attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché
ogni atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di
luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad
esempio l’essere sorpreso armato in una zona di caccia,con mezzi
idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con
armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudine di
ricerca o di attesa della selvaggina.
Cass. Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009 (Cc. 9 giu. 2009).
Pres. Lupo Est. Petti Ric. PM in proc. Di Tondo.
Uso di fucile
con puntatore laser
I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono solo
quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che
garantiscono il funzionamento dell’arma. Qualsiasi modificazione
apportata dal detentore per rendere l’arma più offensiva o più
efficace per l’abbattimento della preda si deve ritenere vietata.
In definitiva si devono ritenere vietati non solo tutti i mezzi
diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli
specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il
detentore aggiunge all’arma per renderla più offensiva Invero il
legislatore, allorché ha indicato le caratteristiche che l’arma
deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle
realizzate dal produttore. Qualsiasi modificazione accessoria o
sostitutiva di quella propria dell’arma, rende questa diversa da
quella prevista dal legislatore e perciò non consentita
(fattispecie in materia di puntatore laser).
TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 luglio 2009.
Az.
agri-tur.-venatorie
L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che
le aziende agri-turistiche-venatorie devono “essere preferibilmente
situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e “coincidere
preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. La presenza di
colture altamente specializzate (prevalentemente riso) nell’area in
questione non vale ad escludere il secondo dei presupposti
individuati dalla legge perché l’impiego dell’avverbio
“preferibilmente” indica chiaramente che la depressività agricola
non costituisce requisito inderogabile ai fini dell’istituzione
dell’azienda.
Cass. Sez. III n. 28526 del 13 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009). Pres.
Lupo Est. Petti Ric. Gabbanini. Uccellagione mediante reti.
La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna
nel giardino di un’abitazione, circondata da alberi e posta alla
periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può
considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la
sede naturale ditali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che
le reti non fossero completamente tese non esclude l’idoneità del
mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di
quelle tese.
Il "furto venatorio" da
parte di chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente
di selvaggina:
Corte di Cassazione, IV Sezione
Penale, Sentenza 34352 del 271512004
Il reato di furto aggravato di
fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ....
ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992
con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice
abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di
licenza di caccia"
La nozione più ampia del
cosiddetto "atteggiamento di caccia".
Corte di Cassazione Sez. III, 16
aprile 2003, n. 18088. “La nozione di esercizio di attività
venatorIa comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione
della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o
preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle
circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano
diretti a tale fine”
(Fattispecie in tema di
perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento).
Cass. pen., sez. III, sent. n.
2555 del 25 ottobre 1994; Cass., sez. III, sent. n. 6812 del 5
luglio 1996; Cass., sez. III, sent. n. 452 del 15 gennaio 1999.
L'ampia nozione di esercizio di
caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione
della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare,
nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di
tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale
fine
Giurisprudenza consolidata: Casi
giudicati: possesso armi e cane da caccia in luoghi idonei,
percorrere luoghi di caccia con tesserino segnato e richiami
vivi ispezione trappole.
Il
divieto di trasporto
armi ed esplosivi nei parchi, senza autorizzazione delle
ente gestore (art. 11, c. 3° - lett. f,legge 394/91)
Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n.
30 del 5/1/2000; Cass. Pen. , Sez. III, Sentenza n. 2652 del
7/8/1995;
Il divieto di trasporto delle
armi nelle aree protette, penalmente sanzionato, resta operante
perché è norma speciale rispetto alla generica autorizzazione
al trasporto di armi scariche e in custodia prevista dall'art.
21 c. 1 lett. g della legge 157/92
Anche se la norma è
principalmente riferita ai parchi nazionali (divieto derogabile
con permesso dell'ente parco), le prescrizioni valgono anche
per le altre aree protette ancora prive di regolamento ed
incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (estensione
prevista da art. 6, quarto comma, Legge 394/91), compresi
parchi e riserve naturali regionali.
Circostanza
uso fari (sentenza nella vigenza legge 968/77)
Cassazione Civile, Sez. I,
Sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.
Costituisce esercizio venatorio
con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con
l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla
abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi
abbattuti.
Esercizio della caccia in
aree naturali protette con tabellazione assente o
parzialmente carente.
Cassazione penale Sez. III,
Sentenza n. 952 del 19 marzo 1999, registro gen. n. 46750/98.
“I parchi nazionali, essendo
stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti
pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della
tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove
sia vietata l'attività venatoria"
Cassazione Pen. , Sezione III,
Sentenza 4756 del 9/3/1998, reg. gen. n. 35468/97.
Andare a caccia in un parco
nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed
anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata
successivamente scorporata dal parco.
Cassazione Pen. , Sez. III,
Sentenza n. 24786 del 06/06/2003.
“Ai parchi nazionali non si
applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 157/92 che
prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione
faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e
delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta
ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al
fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività'
venatoria. "
Cassazione Pen. Sez. III,
Sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005.
"....Nella specie infatti col
decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria
donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché
l’introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo
giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività
venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi
necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che
dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione del
calendario venatorio".
Esemplari di specie
cacciabili in stagione venatoria aperta, ma al di fuori dell'
arco temporale per la singola specie: equivale a
caccia in
periodo di divieto generale.
Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza dei 18/06/2004 n. 27485; Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza del 14/10/2002 n. 34293; Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza dei 9/10/1999 n. 2499.
“In tema di attività venatoria,
si configura il reato di esercizio della caccia in periodo di
divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della
legge 157/92, anche nel caso in cui, pur essendo aperta la
caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il
quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex
art. 16 della legge 157/92.
In data 24/04/08 il TAR del Lazio ha annullato l'ordinanza Livia
Turco, ne risulta che è quindi riammesso l'uso, la detenzione e la
vendita, su tutto il territorio nazionale, dei collari elettrici per
i cani.
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Sentenza Corte di Cassazione n.1002-2008:
divieto di spari a
distanza inferiore ai 150 metri in
direzione di fabbricati.
Illecito configurabile: sanzione
amministrativa.
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