Scuola faunistica venatoria veneta - Piazza San Lorenzo - 31048 Rovare' di San Biagio di Callalta, TV - Tel. 360.466786

 

Notizie flash

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Indice

Calendario venatorio Reg. Veneto, 2010-2011

Rabbia silvestre

Vietata la caccia agli ungulati nel Veneto al di fuori della Zona Alpi

Informazioni della Provincia di Venezia per l'iscrizione agli ATC

Direttiva 2009/147/CE: conservazione degli uccelli selvatici

Longarone

DPGR Veneto, n° 2058 del 07/07/09

DPGR Veneto, n° 148 del 04/08/09 (tabelle)

DPGR Veneto, n° 2781 del 30/09/08

Società Trevigiana di Scienze Naturali: corso e incontri

Associazione Faunisti Veneti

Influenza aviaria

Alcuni chiarimenti relativi alle domande più frequenti

Ordinanza del Ministro del Lavoro in materia di cani

 

Sentenze varie in materia di caccia

Valichi montani e ZPS

Soppressione di cani randagi

Uccellagione e risarcimento danni

Confisca e affidamento

Impiego degli animali nello spettacolo

Codice CITES

Associazioni venatorie

Confisca fucile

Uccellagione

Danni da fauna selvatica

Sentenza: Azienda Faunistica Venatoria "La Piave"

Tabellazione aree con divieto di attività venatoria

Sequestro dell'arma da caccia

Rapporti tra legge sulla caccia e codice penale.

Richiami meccanici

Caccia con mezzi vietati

Nozione di esercizio della caccia.

Uso di fucile con puntatore laser.

TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 lug 09.  Az. agri tur. venatorie.

Uccellagione mediante reti.

Furto venatorio.

Atteggiamento di caccia.

Trasporto armi ed esplosivi nei parchi.

Uso dei fari.

Caccia in aree protette.

Caccia in periodo di divieto generale.

 


REGIONE DEL VENETO
CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO . STAGIONE 2010.2011
 

1. Preapertura
Nelle giornate 1 e 2 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (Streptopelia turtur).
Nelle giornale 4,  5, 11, 12 e 18 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

1) Merlo (Turdus merula)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
3) Ghiandaia(Garrulusglandarius)
4) Gazza (Pica pica)
5) Cornacchia nera (Corvus corone)
6) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

2. Apertura generale
Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 9 e 10, nell'arco temporale che va dal 19 settembre 2010 al31 gennaio 2011 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Allodola (Alauda arvensls)
4) Beccaccia (Scolopax rusticula)
5) Quaglia (Coturnix coturnix)

b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 dicembre 2010:
1) Tortora (Streptopelia turtur)

c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 23 dicembre 2010:
1) Merlo (Turdus merula)',

d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 24 gennaio 2011:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

e) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Moriglione (Aythyia ferina)
7) Cesena (Turdus pilaris)
B) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
9) Tordo sassello (Turdus iliacus)
10) Canapiglia (Anas strepera)
1 1) Porciglione (Rallus aquaticus)
12) Fischione (Anas Penelope)
13) Codone (Anas acuta)
14) Marzaiola (Anas querquedula)
15) Moretta (Aythya fuligula)
l6) Combattente (Philomacus pugnax)
1 7) Beccaccino (Gallinago gallinago)
18) Colombaccio (Columba palumbus)
19) Frullino (Lymnocryptes minimus)
20) Pavoncella (Vanellus vanellus)
21) Volpe (Vulpes vulpes)

Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al29 novembre 2010:
1) Lepre comune (Lepus europaeus)
2) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Specie cacciabile dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:
1) Pernice rossa (Alectoris rufa)

Specie cacciabili dal 2 ottobre al29 novembre 2010, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4. :
1) Daino (Dama Dama)
2) Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
3) Capriolo (Capreolus capreolus)
4) Cervo (Cervus elaphus)
5) Muflone (Ovis musimon)
6) Lepre bianca (Lepus timidus)
7) Pernice bianca (Lagopus mutus)
8) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
9) Coturnice (Alectoris graeca)

3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale


Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:
 

Padova:

Atc 3

 

Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica

 Padova: Atc 1, Atc 2, Atc 4, Atc 5

 Giornate settimanali ammesse: dal 19/9 al 17/10: mercoledì, sabato e domenica dal 18/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica

 Rovigo: tutti gli Atc

 La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carniere massimo stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo.
L'orario della giornata venatoria dal 19.09.2010 al 05.10.2010 è fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 13.00 limitatamente alla specie lepre.

 Treviso: tutti gli Atc

 

Giornate settimanali ammesse: mercoledì, e domenica

 Venezia: Atc 1, Atc2

 

Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica


4. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati è regolamentata dalla Delibera di Giunta regionale n. 1088 del 23.03.2010. Con successiva Delibera di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.

5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente
al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

6. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 l'orario della giornata venatoria è così determinato:
 

Mese

giorno

Inizio

Fine

Agosto 2010

Ora legale

Dal 1° al 15

dal 16 al 30

5.15

5.30

21.30

21,00

Settembre 2010

Ora legale

Dal 1° al 15

Dal 16 al 30

5,45

6,00

19,30

19,15

Ottobre 2010

Ora legale

Ora legale

Ora solare

 

Dal 2 al 14

Dal 16 al 30

Il 31

 

6,15

6,30

5,45

 

18,45

18,15

17,00

Novembre 2010

Ora solare

Dal 1° al 15

Dal 17 al 29

6,00

6,15

16,45

16,30

Dicembre 2010

Ora solare

Dal 1° al 15

Dal 16 al 30

6,30

6,45

16,30

16,30

Gennaio 2011

Ora solare

Dal 1° al 15

Dal 16 al 31

6,45

6,45

16,45

17,00


7. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e ai successivi punti 8,9 e 10 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti)con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

8. Carniere in preapertura per le specie merlo e tortora

ll carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie merlo è pari a 5 capi. ll carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 1, 2, 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie tortora è pari a 10 capi.

9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:
-fagiano (Phasianus colchicus) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
-starna (Perdix perdix): 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
-lepre comune (Lepus europaeus) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a).
ll prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2011.

10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. ll prelievo è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2010/2011 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come
individuate con DGR n.4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al punto 2., con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/l147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di '150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula), Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 200712012;

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1' settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 15711992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni ;

f) I'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Anas ferina), folaga (Futica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocrypte sminimus), pavoncella (Vanellus vanellus);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati:
 

MACROAREA

 PROVINCIA

GIORNATE SETTIMANALI

 Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo

 BL, PD, RO, TV,
VE, VR, VI
 

 sabato e domenica
 

 Delta del Po

 RO

mercoledì e sabato

 Laguna Sud di Venezia

PD e VE

giovedì e domenica 

 Laguna Nord di Venezia

 VE

 mercoledì e sabato

 Laguna di Caorle

VE

 giovedì e domenica

 

13. Altre disposizioni

a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi e disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93;

b) I'utilizzo del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili già precisati per la stagione venatoria 2009/2010 con DGR n. 3874 del 15.12.2009;

c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati ;

d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzali conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.
 

Misure urgenti per contrastare la rabbia silvestre nel Veneto

Prorogate le vaccinazioni dei cani al 31 marzo 2010

 

La Giunta Regionale del Veneto ha emesso l'ordinanza n° 139 del 3 ago 2010.

 

Scarica l'ordinanza in formato PDF

 

ATTENZIONE: Per le violazioni della presente ordinanza è prevista una sanzione di 3098 € (art. 16 D. L.vo 22 maggio 1999, n° 196 e art. 163 R.P.V. 320/54)

Sono incaricati dell'esecuzione dell'ordinanza i veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia, la Polizia Provinciale e gli Uff. ed Agenti di P. G. 

 

 

R. P. V. 320/54  

Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

(ATTENZIONE: Per le violazioni del R.P.V. è prevista una sanzione di 3098 € art. 16 D. L.vo 22 maggio 1999, n° 196 e art. 163 R.P.V. 320/54).

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

 

Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali.

L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

 

Articolo 87

I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.

I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.

 

Articolo 90

Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:

a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica postcontagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;

b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

 

 

Legge 23.12.78, n° 833

Articolo 32. (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

 

Decreto di G. R. n° 148 del 4 luglio 2010.

Vietata la caccia a Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone nella Regione Veneto al di fuori della Zona Alpi, fatti salvi gli eventuali piani d'abbattimento selettivo approvati ai sensi di legge dalle Amministrazioni provinciali, per i quali si applicano le disposizioni contenute della DGR n° 1088 del 23.03.2010 nonché nel calendario venatorio regionale 2010/2011, approvato con DGR n° 1730 del 29.06.2010.

 

La Società Trevigiana di Scienze Naturali.

 

Info: 338807972

 

nuovo sito: www.naturalistitrevigiani.it 

 

soc.trevigianasciezenaturali@gmail.com

 

 

 

L' Associazione Faunisti Veneti.

 

XVII CAMPO DI STUDIO DELLA MIGRAZIONE AUTUNNALE DEGLI UCCELLI RAPACI NEL TREVIGIANO (COLLI ASOLANI – MONTE TOMBA).

Organizzato da: Associazione Faunisti Veneti

in collaborazione con il CISO (Centro Italiano Studi Ornitologici), LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli),

Società Trevigiana di Scienze Naturali.

 

Sono ormai trascorsi 17 anni da quando nel 1994 è iniziata questa indagine relativa alla migrazione post riproduttiva dei rapaci ed in particolare del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) attraverso il settore settentrionale della provincia di Treviso.

In questo lungo periodo d’indagini abbiamo visto crescere costantemente il numero degli individui osservati, passando dai 1926 rapaci censiti nel 1994, ai 13027 del 2007. Nel corso degli ultimi dieci anni, alle attività originariamente coordinate da F. Mezzavilla e G. Martignago, si sono affiancati F. Piccolo e G. Silveri, e si è creato un gruppo di lavoro affiatato e scientificamente molto preparato che ha permesso di ottenere risultati molto importanti.

Questa linea migratoria, caratterizzata dalla migrazione oltre che dei falchi pecchiaioli anche di poiane, sparvieri, nibbi bruni, cicogne nere e molte altre specie di uccelli veleggiatori, negli ultimi anni rientra tra le più importanti fly-way europee per il numero di avvistamenti. In Italia è posta al secondo posto dopo lo Stretto di Messina dove negli ultimi anni si è rilevato il passaggio di più di 30.000 uccelli.

 A questo campo di indagine sono sempre ammessi tutti quei volontari ornitologi, birdwatchers e non, che apprezzano l’osservazione di fenomeni naturali di particolare valore come questo. Il campo si suddivide in due punti d’osservazione: il Colle di S. Giorgio a Maser ed il Monte Tomba a Pederobba (vedi cartina). Per raggiungere il Colle di S. Giorgio bisogna arrivare a Maser per poi proseguire verso nord in direzione della Forcella Mostaccin. Superato questo valico, si scende per circa 500-600 m finché sulla sn si trova un piccolo parcheggio ed inizia un sentiero che porta in circa 10 minuti al Colle di S. Giorgio (420 m). Per raggiungere il Monte Tomba si seguono le indicazioni che dal centro di Pederobba portano a questa località (876 m).

 

I coordinatori, ai quali ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni, saranno presenti nei seguenti periodi: Colle di S. Giorgio - F. Piccolo dal 15 al 21/08 (tel 3284932608), G. Martignago dal 22 al 28/08 (tel 3394283949), G. Silveri dal 29 al 5/09 (tel 3394683136). Monte Tomba (Pederobba) F. Mezzavilla dal 20 al 31/08 (tel 3492838056). Le attività iniziano alle ore 9 e continuano fino alle ore 18.

 

 

VI Campo di studio della migrazione di passeriformi nel Trevigiano

L'area pedemontana trevigiana in periodo post riproduttivo è interessata da un flusso di uccelli migratori molto rilevante. Fringuelli, peppole, tordi, crocieri, frosoni e molte altre specie, nei mesi di ottobre e novembre, tendono a concentrarsi in certe aree geografiche dove le condizioni orografiche favoriscono la formazione di linee di volo (fly-way) particolarmente importanti sotto il punto di vista naturale ed ambientale. In tali aree (hot spot), in particolari giornate, si possono contare anche migliaia di uccelli. Molti migrano a gruppi costituiti da 100-200 individui, altri invece migrano isolati.
Nel trevigiano i siti di particolare valore, studiati negli ultimi cinque anni, sono stati: il valico del Monte Pizzoc (Cansiglio Meridionale, Fregona) e la Forcella Mostaccin (Maser). Entrambe le aree si caratterizzano per un passaggio elevato di uccelli nelle prime ore della mattina, poi il flusso si riduce nel pomeriggio. Solo nelle giornate di maggiore passaggio si può osservare un flusso quasi continuo in tutte le ore, arrivando a superare le 8-9 mila unità. La stima totale per anno è di 50.000-90.000 uccelli (Pizzoc) e 20.000-60.000 (Forcella Mostaccin) .

Le indagini sono state avviate nel 2004 a seguito di un incarico di studio affidato all'Associazione Faunisti Veneti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. Nel settembre 2007 i dati raccolti sono stati presentati alla comunità scientifica italiana nel corso del XIV Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Trieste.
Questa indagine, costituisce un primo tentativo in Italia di ottenere un trend dell'andamento delle popolazioni di migratori che attraversano il nostro territorio. I dati raccolti, infatti, pur non considerandosi assoluti e non costituendo elemento di "presenza totale" delle diverse specie nel territorio nazionale, permettono però nel tempo di: 1) acquisire un trend annuale dei migratori; 2) acquisire dati sulle fluttuazioni annuali delle diverse specie; 3) confrontare i dati di questi due siti con quelli raccolti in altre parti d'Italia e d'Europa; 4) programmare eventuali attività di ricerca e/o gestione di alcune specie "minacciate" (endangered) a livello comunitario.

Dati di riferimento

Coordinatori: Monte Pizzoc, Dr. Francesco Mezzavilla, f.mezza@libero.it cell. 3492838056. Forcella Mostaccin, Gianfranco Martignago ore serali 0423565458 (Maser).
Periodo d'indagine: inizio mese di ottobre fino a metà novembre, condizioni meteorologiche permettendo.
Località: Forcella Mostaccin, in prossimità del valico. Versanti occidentali Monte Pizzoc, in prossimità della cresta che si erge sopra il Fadalto.
Partecipazione: è libera, ma si consiglia di contattare i coordinatori.

 

 

 

D.G.R. Veneto, n° 2058 del 07/07/2009

La Giunta della Regione Veneto ha deliberato in materia di richiami, anseriformi e caradriformi, da utilizzare durante l'annata venatoria 2009/2010.

Con D.G.R. n° 2058 del 07/07/2009 è stata disposta la deroga al divieto d'utilizzo (DGR n° 2429 del 08/08/08) di richiami vivi anseriformi e caradriformi,

E' ammesso l'utilizzo "straordinario" (comma 2, 1a) dei richiami autorizzati, da parte del detentore, anche in ambito territoriale regionale diverso da quello abituale, già indicato nell'autorizzazione, per singole giornate di caccia, previa indicazione, nel documento di registrazione, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo d'utilizzo. A termine giornata di caccia gli animali vanno richiusi nel recinto abituale, indicato sul documento di registrazione.

E' ammessa la cessione in comodato dei richiami, per singole giornate di caccia, previa indicazione, nel documento di registrazione, del numero identificativo degli animali caduti e del nominativo della persona affidataria (generalità), nonché previo rilascio all'affidatario di una scrittura privata. Il cacciatore affidatario è direttamente responsabile degli animali utilizzati come richiami. A termine giornata di caccia gli animali vanno riportati nel recinto abituale, indicato sul documento di registrazione.

I cacciatori che non erano già registrati nella precedente stagione venatoria e che intendono utilizzare richiami vivi anseriformi o caradriformi, devono compilare e consegnare alla provincia territorialmente competente, il modulo di auto-dichiarazione allegato "A".

I cacciatori che erano già registrati nella precedente stagione venatoria e che intendono utilizzare richiami vivi anseriformi o caradriformi, devono compilare e consegnare alla provincia territorialmente competente, il modulo di auto-dichiarazione allegato "A1" con indicato anche il codice aziendale, l'ambito territoriale d'utilizzo, l'elenco dei richiami.

Le province sono tenute a comunicare i termini di consegna dei documenti indicati sopra.

L'autocertificazione per la stagione 2009/2010 va presentata anche se i richiami erano già precedentemente registrati.

A stagione venatoria iniziata non sono ammesse né nuove registrazioni, né scambi o acquisizioni di richiami con l'eccezione della sostituzione (e relativi nuovi anelli), di richiami deceduti che vanno riconsegnati, interi e muniti dell'anello dì riconoscimento, alla sezione dell'Istituto Zoo-Profilattico Sperimentale.
Rimangono confermate le disposizioni della DGR 2429/2008.
- la registrazione ed il rilascio degli anelli compete all'Amministrazione provinciale in cui- si trova il sito di detenzione dei richiami; l'auto-dichiarazione va presentata al suddetto Ufficio provinciale anche in caso di residenza del detentore in un'altra provincia;
- il codice aziendale (cod. 317) rilasciato al detentore di richiami identifica il luogo di detenzione dei richiami stessi, in caso di spostamento del sito di detenzione sarà necessario chiudere la vecchia posizione e procedere con una nuova registrazione (nuovo codice). Per altre modifiche (ad esempio la residenza o l'ambito territoriale) sarà sufficiente evidenziare i cambiamenti in sede d'auto-dichiarazione;
- ciascun detentore/cacciatore è tenuto a collaborare con gli addetti alla vigilanza. Eventuali alterazioni dello stato di salute o morte dei richiami detenuti vanno immediatamente comunicati all'Ulss competente. Qualora i richiami vengano macellati a scopo alimentare, il pacchetto intestinale e l"anello di riconoscimento vanno consegnati appena possibile al Servizio veterinario dell'ULSS competente.

Alle province devono: acquisire le auto-certificazioni da parte dei detentori, acquisire e distribuire gli anelli, predisporre e stampare i modelli per la registrazione ed effettuare controlli a campione.

Nel caso d'utilizzo di richiami non in regola con quanto detto sopra, si applica l'art. 31, c1, lett. h) della L. 157/92, fatti salvi i rilievi di natura penale per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sanità Pubblica.  

 

Influenza aviaria

La situazione epidemiologica dell’influenza aviaria in questo momento è favorevole, ma la Regione Veneto, con nota dei 22 luglio di quest'anno, ha messo in atto alcune misure sanitarie integrative e “temporanee” che vietano, nelle fiere e nei mercati, l'introduzione di tacchini e d’anatidi. Il virus dell’influenza aviaria muta continuamente con intensità maggiore o minore. Se la mutazione è maggiore c'è il rischio che il virus possa essere scarsamente combattuto (scambio di patrimonio genetico tra virus umano e aviario, passaggio del virus dagli uccelli al maiale) arrivando al momento più critico dello scambio da uomo ad uomo. Nel secolo scorso, dà corso ad una normale epidemia influenzale con una parziale immunità. Nel secolo passato la comparsa dei sottotipi di virus influenzali del tipo A, causò tre pandemie: 1918-19 epidemia spagnola 40 milioni di morti (di più della prima guerra mondiale); 1957-58 influenza asiatica 200.000 morti; 1968-69 influenza di Hong Kong 100.000 morti. L’Italia si trova sulle maggiori linee di migrazione degli uccelli d’Europa e, di conseguenza, è pesantemente interessata dal problema. I cacciatori, avendo un contatto diretto con i migratori, sono i primi ad accorgersi di situazioni anomale che si dovessero verificare e, segnalando eventuali problemi, possono risultare utilissimi per circoscrivere il problema. I monitoraggi ed i prelievi saranno indirizzati principalmente sugli anatidi.

L’INFLUENZA AVIARIA è provocata d virus influenzali diversi da quelli che normalmente provocano l'influenza umana e che sono in grado di determinare nei volatili malattie di diversa gravità. Il VIRUS circola normalmente tra gli uccelli selvatici e solo occasionalmente può colpire volatili d'allevamento. Solo in condizioni particolari può colpire anche altre specie ed eccezionalmente l'uomo. Si TRASMETTE da animale ad animale: principalmente attraverso feci e altri materiali organici. Da animale ad uomo: con contatto diretto e prolungato con animali infetti attraverso feci e altri materiali organici (non si trasmette con il consumo di carni cotte). Da uomo ad uomo: al momento non esistono segnalazioni dì questa via di trasmissione. La PREVENZIONE della diffusione della malattia tra i volatili si basa su: adozione d’adeguate misure igienico-sanitarie negli allevamenti in modo da diminuire la possibilità di contatto tra volatili da allevamento con volatili selvatici; sorveglianza negli allevamenti per individuare tempestivamente eventuali casi di malattia; abbattimento dei volatili presenti negli allevamenti dove si dovesse manifestare la malattia. Il RISCHIO Di PANDEMIA si avrebbe solo nel caso, per ora ipotetico, che un virus che colpisce i volatili si modifichi e, oltre a colpire direttamente l'uomo, assuma la capacità di trasmettersi da uomo ad uomo.

 

 

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

 

Clicca per visualizzare la Direttiva CE 147/2009

 

 

 

Segnaliamo un sito nuovo e interessante che tratta argomenti legati alla gestione faunistica e all'ecologia in generale:

 

www.cacciatreviso.eu

 

 

 

Ci è stato segnalato un sito interessante www.sisan.it

ed un interessantissimo museo che merita una visita: Museo delle tradizioni ornitologiche ittiche venatorie del comprensorio gardesano

che si trova a Bardolino Verona.

 

 

 

Ci è stato segnalato un sito interessante che tratta (non solo) di caccia

di selezione Multispecie Valtiberina Toscana

www.valtibselezione.it.gg

 

 

 

Ci è stato segnalato un sito interessante che tratta di

informazione ecologica applicata alla gestione degli ambienti e della

fauna oggetto di attività venatoria. www.nunatak.it
 

 

           

Pubblichiamo con piacere alcune parole d'incoraggiamento che ci sono pervenute dall'On Elena Donazzan Ass. Regionale alla Caccia del Veneto.

 

"Desidero complimentarmi con voi per l’iniziativa di comunicazione e di formazione che avete voluto dare con il vostro sito a favore dei tanti appassionati dell’arte venatoria. In particolare vi esprimo il mio apprezzamento per avere rivolto la vostra attenzione in particolare ai neofiti e auguriamoci futuri cacciatori, perché siano sempre più conoscitori dello straordinario mondo che sta attorno alla caccia.

Buon lavoro

On Elena Donazzan

Assessore Regionale alla Caccia del Veneto"

 

 

DGR ( Veneto) n°2781 del 30 settembre 2008

La Regione Veneto è intervenuta in materia malattia emorragica virale di conigli e lepri con la Dgr n°2781 del 30 settembre scorso.  In sostanza si dettano disposizioni per la vaccinazione obbligatoria degli animali negli allevamenti e dispone che gli animali di cattura devono essere accompagnati da documentazione sanitaria quando entrano od escono dalla regione. Inoltre gli allevamenti devono essere indenni dalla malattia almeno da 30 giorni per poter spostare le lepri per ripopolamento. Alle Ulss competenti per territorio vanno comunicate le date delle catture ed eventualmente possono intervenire con prelievi a campione per verificare la salute degli animali. Vietata l'immissione di lepri per un raggio di 5 Km dal luogo ove eventualmente è stata riscontrata la malattia. Altre disposizioni sono dettate dalla citata Dgr. e gli interessati possono scaricarsi la delibera direttamente dal sito della Regione.

 

Chiarimenti dalla Provincia di Venezia

La Provincia di Venezia con protocollo n° 160/08 del 03 nov 2008, a firma del Comandante della Polizia Provinciale, dott.ssa Luisella Penzo, ha chiarito alcuni punti in merito alle zone SIC e ZPS, che in sintesi sono:

1) ZPS che insistono prevalentemente in laguna e per le quali valgono l'obbligo di utilizzo dei munizionamento a pallini di acciaio e la limitazione dell'orario per la caccia vagante con il cane fino alle ore 14.00;

2) ZPS di terra nelle quali il divieto di uso delle munizioni in piombo o piombo nichelato sussiste nel raggio di 150 metri da zone umide;

3) SIC che sono incluse nell'allegato D del Piano Faunistico Venatorio Regionale e nelle quali l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con piombo nichelato;

4) SIC che, non essendo ZPS e non essendo ricomprese nell'allegato D, sfuggono a qualsiasi limitazione.

Cartografie adeguate sono state distribuite e sono reperibili presso la Polizia Provinciale, presso le associazioni, presso le sezioni locali o presso gli ambiti.

 

Alcuni chiarimenti relativi alle domande più frequenti

Che cosa sono le "cacce in deroga"?

I quantitativi di uccelli cacciabili sono stabiliti dalla L. 157/92, ma alcune regioni visti i danni causati all'agricoltura da alcuni uccelli, fatte le dovute considerazioni, avvalendosi dell'art. 9, com. 1, lett. c), della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli, hanno promulgato una legge regionale con cui si sono stabiliti dei carnieri in "deroga" alla citata L. 157/92.

 Come vanno segnati sul tesserino regionale (Veneto)?

Vanno segnati sul tesserino regionale a fine giornata di caccia, a differenza delle altre specie di migratoria che vanno segnate appena incarnierate, ed a differenza della selvaggina stanziale che va segnata appena abbattuta.

 Fanno cumulo con i carnieri di migratoria?

Assolutamente No. Sono cacce in deroga e non hanno niente a che vedere con i carnieri della migratoria. In sostanza un cacciatore può (ipoteticamente) abbattere 25 allodole (e segnarle se le raccoglie), altri 20 storni, 20 fringuelli, ecc.

Nel tesserino Veneto ci sono dei foglietti che vanno compilati periodicamente con i totali degli abbattimenti in deroga e consegnati alla provincia (consegnateli alla vostra associazione che provvederà ad inoltrali).

 Ma se sono a capanno posso anche andare a caccia vagante?

Un cacciatore può effettuare 3 uscite a vagante con altre 2 uscite da appostamento (temporaneo), il che significa che i "capannisti" possono fare 5 uscite a capanno, ma attenzione solo per tre giorni (vagante) possono uscire dal capanno col fucile carico. Ovviamente se un "capannista" ha segnato l'uscita da appostamento e decide al pomeriggio di andare a camminare dovrà segnare anche l'uscita vagante, stando attento a non fare più di tre vaganti alla settimana (nella zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il presidente di zona).

 Se sono a capanno e mi passa un fagiano posso sparare?

La caccia da appostamento esclude solo l'abbattimento di beccacce e beccaccini, il resto è carniere possibile, ricordandosi che fagiani e lepri, essendo stanziali, vanno segnati subito dopo l'abbattimento (nella zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il presidente di zona).

 Che richiami posso usare per le cacce in deroga?

Si possono usare soggetti impagliati di selvaggina cacciabile, civette e falchi di plastica (assolutamente No vive), richiami vivi di cattura (bottaccio, sassello, cesena, merlo, allodola, pavoncella e colombaccio) massimo 10 per cacciatore (40 per cacciatore appostamenti fissi e mx 10 per specie) e non importa da che provincia provengono, purché abbiano la documentazione e gli anelli in regola, si possono usare richiami vivi d'allevamento senza limite numerico (con documenti e anello), e quindi anche delle specie oggetto della deroga (salvo diversa indicazione sulla documentazione che li accompagna), si possono usare stampi di plastica, paglia, legno o cartone di qualsiasi tipo, giostre rotanti o con movimenti a batteria, purché non emettano anche suoni di richiamo, si possono usare fischietti a bocca o a mano ma Mai richiami a funzionamento elettrico o elettronico. Una curiosità, sembra che le pispole rispondano bene a dei cd appesi con del filo da pesca. Attenzione anche il telefonino se utilizzato come richiamo elettronico può essere sequestrato (sequestro penale) dalle guardie provinciali che in questo caso sequestrano solo il telefonino lasciando la scheda sim al trasgressore.

Per ogni altra richiesta siamo a disposizione. 

 

 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n° 138 del 24 luglio 2007 che detta formati e dimensioni delle tabelle per la caccia, è stato aggiornato al DPGR n° 148 del 04/08/09.

1) l modelli da apporsi secondo le modalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993, n° 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" al fine di delimitare aree soggette a particolare regime, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm. 25 di altezza e cm. 33 larghezza;

b) recare al centro la scritta relativa alla tipologia di istituto o di regime previsto e l'articolo normativo di riferimento: i) Per l'individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia la tabella dovrà riportare: Ambito territoriale di caccia, la sigla della provincia e numero così come individuato nell'allegato B alla Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1 - Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012); ii) Per l'individuazione dei comprensori alpini la tabella dovrà riportare: Comprensorio alpino, la sigla della provincia e una numerazione stabilita a livello provinciale che rappresenti un inequivocabile riferimento al singolo comprensorio.

c) essere predisposta di colore bianco con dicitura in nero per:

 

Zona allenamento e addestramento cani
Art. 18 L.R. 50193

 

Ambito territoriale di caccia
(sigla provincia- numero)
Art. 21 L.R. 50193

 

Zona faunistica delle Alpi
Art. 23 L.R. 50193

 

Comprensorio alpino
(sigla. provincia - numero
Art. 24 L.R. 50193

 

Ambito territoriale di caccia
(sigla provincia - numero )
Territorio lagunare e vallivo
Art. 25 L.R. 50193

 

Azienda faunistico-venatoria
Art. 29 L.R. 50193

 

Azienda agri-turistico-venatoria
Art. 30 L.R. 50193

 

Divieto di caccia

Art. 17 c. 1 L. R. 50/93

(Area interclusa in AFV o AATV)

 

 

Modifiche alla L. R. 50/93 (Colombi).

Di recente è intervenuta una modifica della L. R. 50/93 (L. R. 9/08, art. 61) che ha creato un po’ di scompiglio "autorizzando" il controllo di specie di fauna selvatica anche sulla fauna inselvatichita. In  realtà la cosa va riportata nel binario della logica se per specie inselvatichita non si legge "gatti o cani randagi" ma "colombi" che causano considerevoli danni all'agricoltura. Non appena disporremo di chiarimenti applicativi in merito li pubblicheremo.

N. B. Le leggi vanno lette per intero: leggere anche l'art 63 della citata L. R. 9/08.

 

TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 2156 del 27 maggio 2010.

Valichi montani e ZPS
Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell’art. 1 comma 5 della l. 157/1992, per cui “In attuazione delle direttive, Dir. 79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive”. Come è evidente, si tratta di istituto accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità, come si ricava dal richiamo al “mantenimento” e alla “sistemazione”. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un dato territorio presuppone secondo logica che esso sia individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe anche in tal caso un’istruttoria completa in proposito.

 

TAR Piemonte Sez. II n. 2698 del 28 maggio 2010.

Soppressione di cani randagi.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n. 281 del 1991) e, conseguentemente, principi generali dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”).Ne deriva che è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la soppressione degli animali da affezione (e quindi anche, indiscutibilmente, dei cani, anche se in stato di randagismo ed a prescindere da un’eventuale loro stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema ratio, tale da poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla legge-quadro n. 281 del 1991.

 

Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.  26 mag. 2010) Pres. Altieri Est. Gentile Ric. Sassi. Uccellagione e risarcimento danni.
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività illecita di uccellagione

 

Cass. Sez. III n. 22039 del 10 giugno 2010 (Ud.21 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Petti Ric. Platto. Confisca e affidamento.
Dispone invero l’articolo 19 quater dispos. att c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. L’affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell’attesa dell’individuazione degli enti e dell’acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati (nella fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta).

TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 157 dell'11 maggio 2010
Caccia e animali.
Impiego di animali per lo spettacolo
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo

Cass. Sez. III n. 21389 del 7 giugno 2010 (Ud. 3 mar. 2010). Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Caruso
Caccia e a
nimali. Codice Cites
Il codice CITES è ripartito in aree distinte tra loro da una barra e  l’inserimento di un carattere in più non comporta in tale contesto la riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa situazione di fatto non comporta la perdita di alcuna delle informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura (nella fattispecie, relativa a caviale, era stata aggiunta la lettera “o” che va a comporre il termine “huso”. la Corte ha evidenziato che nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il consumatore dalla presenza per esteso della dizione “huso”, identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al posto della sigla “hus” che sarebbe prevista).

Sentenza del Consiglio di Stato n°04956/2009: Respinto il ricorso presentato dall'Az. Faun. Venat. La Piave contro la Provincia di Treviso nei confronti dell'ATC 8TV. In parole povere si tratta di una vasta area contesa tra una AFV e l'ATC 8TV, a titolo cautelare vi è interdetta la caccia a tutti. Ora questa sentenza dovrebbe mettere fine alla disputa ed il Presid. della Regione dovrebbe intervenire, vista la sentenza, per ripristinare il diritto alla caccia per i soci dell'ATC 8TV. Staremo a vedere con quanta sollecitudine l'atto sarà emesso.

 

Cass. Sez. III n. 18545 del 17 maggio 2010 (Cc.7 apr. 2010). Pres. De Maio Est. Petti Ric. De Bosi
Caccia e animali. Confisca fucile
Il fucile da caccia non è una cosa intrinsecamente pericolosa la cui detenzione costituisce di per sé reato perché può essere detenuto dal cacciatore previa autorizzazione Non si tratta quindi di cosa la cui detenzione è vietata in modo assoluto (fattispecie in tema di confisca).

 

Cons. Stato Sez. VI n. 3339 del 26 maggio 2010.
Caccia e animali. Associazioni venatorie
L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale, abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame, configurandone piuttosto l’elusione
(segnalazione di A. ATTURO)

 

Cass. Sez. III n. 10381 del 16 marzo 2010 (Ud 3 feb. 2010). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Cipriani.
Caccia e animali. Uccellagione
In caso di utilizzazione di due gabbiette - trappola di dimensioni minime, non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura non può configurarsi l’esercizio dell’uccellagione posto che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente offensivo e quindi idoneo a dar luogo a tale attività.

 

Cass. Civ. Sez. III sent. 60 dell' 8 gennaio 2010. Pres. Varrone Est. Raffaella
Caccia e animali. Danni da fauna selvatica.

La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

 

Sentenza Corte di Cass. in materia di sequestro dell'arma da caccia

 L'art. 240 del Codice penale prevede che il giudice, in caso di condanna dell'imputato, può (quindi confisca facoltativa) procedere alla confisca delle cose che servirono per commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il capoverso del medesimo articolo, peraltro, stabilisce che "è sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna".
 Sulla scorta di questa disposizione, si è sostenuto che ogniqualvolta la detenzione, o il porto, o anche solo l'uso di un'arma comporta la commissione di un reato, tale arma dovrebbe essere sottoposta a confisca obbligatoria, fatto sempre salvo il caso che l'oggetto appartenga a terza persona estranea alla commissione del reato per il quale si procede. Ad avvalorare questa impostazione si sono succedute ben due altre norme di legge. L'art. 4 della legge 110 del 1975 che ha stabilito, sebbene forse non ve ne fosse bisogno alla luce del disposto dell'art. 240 cp, che le armi proprie o improprie illecitamente portate debbono sempre essere soggette a confisca. L'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sembra mettere una pietra tombale ad ogni diversa interpretazione, poiché precisa che in relazione a tutti i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere o esplosivi o munizioni, trova applicazione il capoverso dell'art. 240 cp, ovvero, appunto, la confisca obbligatoria. Nonostante questo quadro generale, la Corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 6.228 del 13 febbraio 2009, ha annullato senza rinvio il provvedimento di confisca obbligatoria di un fucile da caccia e relative munizioni, disponendone la restituzione all'avente diritto.

 La Corte ha introdotto un principio di specialità, in forza del quale la presenza di una specifica norma nella legge particolare comporta che questo principio prevalga sulla norma generalmente applicabile. E, siccome all'art. 28 comma 2 della legge sulla caccia, si stabilisce che la confisca delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, è disposto "in caso di condanna", ecco che questa disposizione prevale sul generale principio, che altrimenti sarebbe stato applicabile anche alla fattispecie, di cui all'art. 240 cp, introducendo, dice la Cassazione "un'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (per le quali la norma codicistica prevede, al primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come invece nel caso del secondo comma n. 2 dell'articolo sopra citato, la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia stata pronunciata condanna".

 

Tabellazione aree con divieto di attività venatoria. Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010 (Cc. 10 dic. 2009). Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti.

Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.

 

Rapporti tra legge sulla caccia e codice penale. Cass. Sez. III n. 41742 del 30 ottobre 2009. Pres. Teresi Est. Amoresano Ric. Russo
Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art.19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede invero che ‘le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato comprende l’art.544 bis (uccisione di animali), l’art.544 ter (maltrattamenti di animali), l’art.544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati), l’art.544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall’art.727 c.p. che la L.20.7.2004 n.189 ha trasformato da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art.727 c.p, come modificato dalla medesima L.189/04.

 

Richiami meccanici SENTENZA Cass. Sez. III n. 35418 del 16 settembre 2008 (Cc. 27 giu. 2008). Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Porcaro.
L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna.

 

Caccia con mezzi vietati SENTENZA Cass. Sez. III n. 27488 del 7 luglio 2008 (Ud. 19 giu. 2008). Pres. Altieri Est. Teresi Ric. Martinelli
L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio venatorio, sicché non è ragionevole discriminare la condotta di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie criminosa punita con la sola pena pecuniaria.

 

Cass. Sez. III n. 28510 del 13 luglio 2009 (CC 9 giu. 2009). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Allia ed altri. Nozione di esercizio della caccia
L’ampia nozione dì esercizio della caccia comprende, non solo l’effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad esempio l’essere sorpreso armato in una zona di caccia,con mezzi idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina.

 

Cass. Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009 (Cc. 9 giu. 2009). Pres. Lupo Est. Petti Ric. PM in proc. Di Tondo. Uso di fucile con puntatore laser
I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono solo quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che garantiscono il funzionamento dell’arma. Qualsiasi modificazione apportata dal detentore per rendere l’arma più offensiva o più efficace per l’abbattimento della preda si deve ritenere vietata. In definitiva si devono ritenere vietati non solo tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all’arma per renderla più offensiva Invero il legislatore, allorché ha indicato le caratteristiche che l’arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore. Qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria dell’arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita (fattispecie in materia di puntatore laser)

 

TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 luglio 2009. Az. agri-tur.-venatorie
L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che le aziende agri-turistiche-venatorie devono “essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e “coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. La presenza di colture altamente specializzate (prevalentemente riso) nell’area in questione non vale ad escludere il secondo dei presupposti individuati dalla legge perché l’impiego dell’avverbio “preferibilmente” indica chiaramente che la depressività agricola non costituisce requisito inderogabile ai fini dell’istituzione dell’azienda.

 

Cass. Sez. III n. 28526 del 13 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Gabbanini. Uccellagione mediante reti.
La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna nel giardino di un’abitazione, circondata da alberi e posta alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la sede naturale ditali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che le reti non fossero completamente tese non esclude l’idoneità del mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di quelle tese.

 

Il "furto venatorio" da parte di chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente di selvaggina:

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza 34352 del 271512004

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è .... ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia"

 

 La nozione più ampia del cosiddetto "atteggiamento di caccia".

Corte di Cassazione Sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088. “La nozione di esercizio di attività venatorIa comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine”

(Fattispecie in tema di perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento).

Cass. pen., sez. III, sent. n. 2555 del 25 ottobre 1994; Cass., sez. III, sent. n. 6812 del 5 luglio 1996; Cass., sez. III, sent. n. 452 del 15 gennaio 1999.

L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine

Giurisprudenza consolidata: Casi giudicati: possesso armi e cane da caccia in luoghi idonei, percorrere luoghi di caccia con tesserino segnato e richiami vivi ispezione trappole.

 

 Il divieto di trasporto armi ed esplosivi nei parchi, senza autorizzazione delle ente gestore (art. 11, c. 3° - lett. f,legge 394/91)

Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 30 del 5/1/2000; Cass. Pen. , Sez. III, Sentenza n. 2652 del 7/8/1995;

Il divieto di trasporto delle armi nelle aree protette, penalmente sanzionato, resta operante perché è norma speciale rispetto alla generica autorizzazione al trasporto di armi scariche e in custodia prevista dall'art. 21 c. 1 lett. g della legge 157/92

Anche se la norma è principalmente riferita ai parchi nazionali (divieto derogabile con permesso dell'ente parco), le prescrizioni valgono anche per le altre aree protette ancora prive di regolamento ed incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (estensione prevista da art. 6, quarto comma, Legge 394/91), compresi parchi e riserve naturali regionali.

 

 Circostanza uso fari (sentenza nella vigenza legge 968/77)

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.

Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti.

 

 Esercizio della caccia in aree naturali protette con tabellazione assente o parzialmente carente.

Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 952 del 19 marzo 1999, registro gen. n. 46750/98.

“I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria"

Cassazione Pen. , Sezione III, Sentenza 4756 del 9/3/1998, reg. gen. n. 35468/97.

Andare a caccia in un parco nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata successivamente scorporata dal parco.

Cassazione Pen. , Sez. III, Sentenza n. 24786 del 06/06/2003.

“Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 157/92 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività' venatoria. "

Cassazione Pen. Sez. III, Sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005.

"....Nella specie infatti coi decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché l’introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione del calendario venatorio".

 

 Esemplari di specie cacciabili in stagione venatoria aperta, ma al di fuori dell' arco temporale per la singola specie: equivale a caccia in periodo di divieto generale.

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dei 18/06/2004 n. 27485; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 14/10/2002 n. 34293; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dei 9/10/1999 n. 2499.

“In tema di attività venatoria, si configura il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 157/92, anche nel caso in cui, pur essendo aperta la caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex art. 16 della legge 157/92.

 

 

In data 24/04/08 il TAR del Lazio ha annullato l'ordinanza Livia Turco, ne risulta che è quindi riammesso l'uso, la detenzione e la vendita, su tutto il territorio nazionale, dei collari elettrici per i cani.

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Sentenza Corte di Cassazione n.1002-2008: divieto di spari a

distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati.

Illecito configurabile: sanzione amministrativa.

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