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Indice
Calendario venatorio Reg. Veneto, 2010-2011
Rabbia silvestre
Vietata la
caccia agli ungulati nel Veneto al di fuori della Zona Alpi
Informazioni della
Provincia di Venezia per l'iscrizione agli ATC
Direttiva 2009/147/CE:
conservazione degli uccelli selvatici
Longarone
DPGR
Veneto, n° 2058 del 07/07/09
DPGR Veneto, n° 148 del 04/08/09 (tabelle)
DPGR Veneto, n° 2781 del 30/09/08
Società Trevigiana di Scienze Naturali: corso e incontri
Associazione Faunisti Veneti
Influenza aviaria
Alcuni
chiarimenti relativi alle domande più frequenti
Ordinanza del Ministro del
Lavoro in materia di cani
Sentenze varie in materia di caccia
Valichi montani e ZPS
Soppressione di cani randagi
Uccellagione e risarcimento danni
Confisca e affidamento
Impiego degli animali nello
spettacolo
Codice CITES
Associazioni venatorie
Confisca fucile
Uccellagione
Danni da fauna selvatica
Sentenza: Azienda Faunistica Venatoria "La Piave"
Tabellazione aree con divieto di
attività venatoria
Sequestro dell'arma da caccia
Rapporti tra legge sulla caccia e
codice penale.
Richiami meccanici
Caccia con mezzi vietati
Nozione di esercizio della caccia.
Uso di fucile con puntatore laser.
TAR Piemonte Sez. I sent. 2065
del 21 lug 09. Az. agri tur. venatorie.
Uccellagione mediante reti.
Furto venatorio.
Atteggiamento di caccia.
Trasporto armi ed esplosivi nei parchi.
Uso dei fari.
Caccia in aree protette.
Caccia in periodo di divieto generale.
REGIONE DEL VENETO
CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO . STAGIONE 2010.2011
1. Preapertura
Nelle giornate 1 e 2 settembre 2010 è consentito il prelievo
venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica
appartenenti alla specie Tortora (Streptopelia turtur).
Nelle giornale 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010 è consentito il
prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica
appartenenti alle seguenti specie:
1) Merlo (Turdus merula)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
3) Ghiandaia(Garrulusglandarius)
4) Gazza (Pica pica)
5) Cornacchia nera (Corvus corone)
6) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
2. Apertura generale
Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 9 e 10, nell'arco
temporale che va dal 19 settembre 2010 al31 gennaio 2011 è consentito
abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione,
per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino)
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per
i periodi sottoindicati:
a) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Allodola (Alauda arvensls)
4) Beccaccia (Scolopax rusticula)
5) Quaglia (Coturnix coturnix)
b) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 dicembre 2010:
1) Tortora (Streptopelia turtur)
c) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 23 dicembre 2010:
1) Merlo (Turdus merula)',
d) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 24 gennaio 2011:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
e) Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Moriglione (Aythyia ferina)
7) Cesena (Turdus pilaris)
B) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
9) Tordo sassello (Turdus iliacus)
10) Canapiglia (Anas strepera)
1 1) Porciglione (Rallus aquaticus)
12) Fischione (Anas Penelope)
13) Codone (Anas acuta)
14) Marzaiola (Anas querquedula)
15) Moretta (Aythya fuligula)
l6) Combattente (Philomacus pugnax)
1 7) Beccaccino (Gallinago gallinago)
18) Colombaccio (Columba palumbus)
19) Frullino (Lymnocryptes minimus)
20) Pavoncella (Vanellus vanellus)
21) Volpe (Vulpes vulpes)
Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al29 novembre 2010:
1) Lepre comune (Lepus europaeus)
2) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Specie cacciabile dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010
esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:
1) Pernice rossa (Alectoris rufa)
Specie cacciabili dal 2 ottobre al29 novembre 2010, fatto salvo
quanto disposto al successivo punto 4. :
1) Daino (Dama Dama)
2) Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
3) Capriolo (Capreolus capreolus)
4) Cervo (Cervus elaphus)
5) Muflone (Ovis musimon)
6) Lepre bianca (Lepus timidus)
7) Pernice bianca (Lagopus mutus)
8) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
9) Coturnice (Alectoris graeca)
3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale
Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti
disposizioni a livello provinciale:
|
Padova:
Atc 3
|
Giornate settimanali ammesse:
mercoledì, sabato e domenica
|
|
Padova: Atc 1, Atc 2, Atc
4, Atc 5 |
Giornate settimanali ammesse: dal 19/9 al 17/10: mercoledì, sabato e
domenica
dal 18/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato
e domenica |
|
Rovigo: tutti gli Atc |
La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani
di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da
predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e
con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine
della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di
prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carniere massimo
stagionale alla lepre, fermo restando il limite giornaliero di 1
capo.
L'orario della giornata venatoria dal 19.09.2010 al 05.10.2010 è
fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 13.00
limitatamente alla specie lepre. |
|
Treviso: tutti gli Atc |
Giornate settimanali ammesse: mercoledì, e domenica |
|
Venezia: Atc 1, Atc2 |
Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica |
4. Caccia di selezione agli ungulati
La caccia di selezione agli ungulati è regolamentata dalla Delibera
di Giunta regionale n. 1088 del 23.03.2010. Con successiva Delibera
di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la
gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.
5. Giornate di caccia
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per
ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche
se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia
esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con
integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria
da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente
al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
6. Orario della giornata venatoria
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 l'orario della
giornata venatoria è così determinato:
|
Mese |
giorno |
Inizio |
Fine |
|
Agosto 2010
Ora legale |
Dal 1° al 15
dal 16 al 30 |
5.15
5.30 |
21.30
21,00 |
|
Settembre 2010
Ora legale |
Dal 1° al 15
Dal 16 al 30 |
5,45
6,00 |
19,30
19,15 |
|
Ottobre 2010
Ora legale
Ora legale
Ora solare |
Dal 2 al 14
Dal 16 al 30
Il
31 |
6,15
6,30
5,45 |
18,45
18,15
17,00 |
|
Novembre 2010
Ora solare |
Dal 1° al 15
Dal 17 al 29 |
6,00
6,15 |
16,45
16,30 |
|
Dicembre 2010
Ora solare |
Dal 1° al 15
Dal 16 al 30 |
6,30
6,45 |
16,30
16,30 |
|
Gennaio 2011
Ora solare |
Dal 1° al 15
Dal 16 al 31 |
6,45
6,45 |
16,45
17,00 |
7. Carnieri
Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e
ai successivi punti 8,9 e 10
nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i
seguenti abbattimenti
massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi
stagionali; per la lepre, 1
capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10
codoni, 10 canapiglie, 5 morette e
5 combattenti)con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più
di 50 codoni, 50 canapiglie,
15 morette e 15 combattenti); per la beccaccia 3 capi giornalieri con
un massimo di 20 capi
stagionali.
8. Carniere in preapertura per le specie merlo e tortora
ll carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in
preapertura
(giornate 4, 5, 11, 12 e 18
settembre 2010) per la specie merlo è pari a 5 capi.
ll carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in
preapertura
(giornate 1, 2, 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie tortora è pari a 10 capi.
9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie
Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare
l'esercizio venatorio per un massimo
di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del
martedì e del venerdì. Fermo restando
quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria
di cui al precedente punto 7
lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di
abbattimento autorizzati dalla Provincia
territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo
cacciatore:
-fagiano (Phasianus colchicus) : 10 capi giornalieri 100 capi
stagionali
-starna (Perdix perdix): 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
-lepre comune (Lepus europaeus) : 3 capi giornalieri 15 capi
stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti
previsti al precedente punto 7 lett. a).
ll prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto
sino al 31 gennaio 2011.
10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e
l'abbattimento di soggetti di
esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie
quaglia, fagiano, lepre, starna e
pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina
migratoria. ll prelievo è consentito
dal 19 settembre 2010 al 31
gennaio 2011 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono
disposte limitazioni di carniere.
11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle
zone di cui all'art. 18 comma 1
della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino
alla seconda domenica di
settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00
alle ore 11.00 e dalle ore 16.00
alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto,
sulle stoppie, sui prati naturali e di
leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.
12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e
allenamento dei cani da caccia
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve
le ulteriori limitazioni di cui
all'Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui
allo stesso Decreto ministeriale, nel
corso della stagione venatoria 2010/2011 in tutte le ZPS del
territorio regionale, così come
individuate con DGR n.4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui
al punto 2., con l'eccezione
della caccia di selezione agli ungulati;
b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1,
lettera c) della Direttiva
2009/l147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE),
disciplinato in Veneto ai
sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle
zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata,
salmastra, nonché nel
raggio di '150 metri dalle rive più esterne;
d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya
fuligula),
Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus),
fatte salve,
limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e
verificato un
favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale
ultima disposizione, si da atto
che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade
interamente o
parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di
piani di prelievo alla specie
Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni
concernenti tale specie contenute
nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 200712012;
e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima
del 1' settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone
di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 15711992 sottoposte a procedura di
valutazione positiva ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e
successive modificazioni ;
f) I'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari
appartenenti alle specie
codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas
clypeata), alzavola
(Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope),
moriglione (Anas
ferina), folaga (Futica atra), gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus), porciglione (Rallus
aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax
rusticola), frullino
(Lymnocrypte sminimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con
l'eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate
settimanali individuate
come da schema sottostante, nonché con l'eccezione della caccia agli
ungulati:
|
MACROAREA |
PROVINCIA |
GIORNATE
SETTIMANALI |
|
Zona faunistica delle Alpi
e pianura con l'esclusione
del territorio lagunare e
vallivo |
BL, PD, RO, TV,
VE, VR, VI
|
sabato e domenica
|
|
Delta del Po |
RO |
mercoledì e sabato |
|
Laguna Sud di Venezia |
PD e VE |
giovedì e domenica |
|
Laguna Nord di Venezia |
VE |
mercoledì e sabato |
|
Laguna di Caorle |
VE |
giovedì e domenica |
13. Altre disposizioni
a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di
stampi e disciplinato dall'art.14,
commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
b) I'utilizzo del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella
caccia da
appostamento è consentito nei limiti inderogabili già precisati per
la stagione venatoria
2009/2010 con DGR n. 3874 del 15.12.2009;
c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine
stagione venatoria con
reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi
possano restare
accidentalmente intrappolati ;
d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle
aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzali
conformemente agli
indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in
particolare conformemente a
quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai
disciplinari provinciali
sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino
ambientale di cui
all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.
Misure urgenti per contrastare la
rabbia
silvestre nel Veneto
Prorogate le vaccinazioni dei cani
al 31 marzo 2010
La Giunta Regionale del Veneto ha
emesso l'ordinanza n° 139 del 3 ago 2010.
Scarica
l'ordinanza in formato PDF
ATTENZIONE:
Per le violazioni della presente
ordinanza è prevista una sanzione di 3098 € (art. 16
D. L.vo 22 maggio 1999, n° 196
e art. 163 R.P.V. 320/54)
Sono incaricati
dell'esecuzione dell'ordinanza i veterinari Ufficiali, la Polizia
Municipale, le Forze di Polizia, la Polizia Provinciale e gli Uff. ed
Agenti di P. G.
R. P. V. 320/54
Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla
profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i
cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai
fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della
tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro,
oltre alle generalità del possessore, anche lo stato
segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale
piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto
della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i
cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani
condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
(ATTENZIONE:
Per le violazioni del R.P.V. è prevista una sanzione di 3098
€ art. 16
D. L.vo 22 maggio 1999, n° 196
e art. 163 R.P.V. 320/54).
Possono essere tenuti senza
guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro
i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al
pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono
rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la
caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di
polizia quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato
persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono
essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili
comunali.
L'osservazione a domicilio può essere
autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato
deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia
dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario
comunale.
Alla predetta osservazione ed
all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure
non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili
all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi
che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche
questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in
vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di
osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti
immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il
sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di
osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario
abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti
diagnostici di laboratorio.
È vietato lo scuoiamento degli animali
morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art.
10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale
deve essere disinfettato.
Articolo 87
I cani ed i gatti morsicati da altro
animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di
regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco
sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di
10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore,
l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto
sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in
altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere,
per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione
devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere
stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali
sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se
durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto
a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5
giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi
dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere
ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo
di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento
antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile
municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono
essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7
giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di
osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si
procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del
precedente articolo.
Articolo 90
Nel comune in cui sono stati constatati
casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da
un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei
precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani,
anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti
al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai
possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di
osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano
sottoposti a vaccinazione antirabbica postcontagio con le modalità
stabilite dal precedente art. 87;
b) che i possessori di cani segnalino
immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani
ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far
sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento
d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi,
impossibilità della deglutizione.
Legge 23.12.78, n° 833
Articolo 32. (Funzioni di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente
più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese
quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del
veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari
comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del
personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di
ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione
dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate
che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli
organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
Decreto di G. R. n° 148 del 4 luglio 2010.
Vietata la caccia a Daino, Camoscio
alpino, Capriolo, Cervo e Muflone nella Regione Veneto al di fuori
della Zona Alpi, fatti salvi gli eventuali piani d'abbattimento
selettivo approvati ai sensi di legge dalle Amministrazioni
provinciali, per i quali si applicano le disposizioni contenute della
DGR n° 1088 del 23.03.2010 nonché nel calendario venatorio regionale
2010/2011, approvato con DGR n° 1730 del 29.06.2010.
L'
Associazione Faunisti Veneti.
XVII CAMPO DI STUDIO DELLA MIGRAZIONE
AUTUNNALE DEGLI UCCELLI RAPACI NEL TREVIGIANO (COLLI ASOLANI – MONTE
TOMBA).
Organizzato da: Associazione Faunisti
Veneti
in collaborazione con il CISO (Centro
Italiano Studi Ornitologici), LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli),
Società Trevigiana di Scienze Naturali.
Sono ormai trascorsi 17 anni da quando
nel 1994 è iniziata questa indagine relativa alla migrazione post
riproduttiva dei rapaci ed in particolare del falco pecchiaiolo (Pernis
apivorus) attraverso il settore settentrionale della provincia di
Treviso.
In questo lungo periodo d’indagini
abbiamo visto crescere costantemente il numero degli individui
osservati, passando dai 1926 rapaci censiti nel 1994, ai 13027 del
2007. Nel corso degli ultimi dieci anni, alle attività
originariamente coordinate da F. Mezzavilla e G. Martignago, si sono
affiancati F. Piccolo e G. Silveri, e si è creato un gruppo di lavoro
affiatato e scientificamente molto preparato che ha permesso di
ottenere risultati molto importanti.
Questa linea migratoria, caratterizzata
dalla migrazione oltre che dei falchi pecchiaioli anche di poiane,
sparvieri, nibbi bruni, cicogne nere e molte altre specie di uccelli
veleggiatori, negli ultimi anni rientra tra le più importanti fly-way
europee per il numero di avvistamenti. In Italia è posta al secondo
posto dopo lo Stretto di Messina dove negli ultimi anni si è rilevato
il passaggio di più di 30.000 uccelli.
A questo campo di indagine sono sempre
ammessi tutti quei volontari ornitologi, birdwatchers e non, che
apprezzano l’osservazione di fenomeni naturali di particolare valore
come questo. Il campo si suddivide in due punti d’osservazione: il
Colle di S. Giorgio a Maser ed il Monte Tomba a Pederobba (vedi
cartina). Per raggiungere il Colle di S. Giorgio bisogna arrivare a
Maser per poi proseguire verso nord in direzione della Forcella
Mostaccin. Superato questo valico, si scende per circa 500-600 m
finché sulla sn si trova un piccolo parcheggio ed inizia un sentiero
che porta in circa 10 minuti al Colle di S. Giorgio (420 m). Per
raggiungere il Monte Tomba si seguono le indicazioni che dal centro
di Pederobba portano a questa località (876 m).
I coordinatori, ai quali ci si potrà
rivolgere per eventuali informazioni, saranno presenti nei seguenti
periodi: Colle di S. Giorgio - F. Piccolo dal 15 al 21/08 (tel
3284932608), G. Martignago dal 22 al 28/08 (tel 3394283949), G.
Silveri dal 29 al 5/09 (tel 3394683136). Monte Tomba (Pederobba) F.
Mezzavilla dal 20 al 31/08 (tel 3492838056). Le attività iniziano
alle ore 9 e continuano fino alle ore 18.
VI Campo di studio della migrazione di
passeriformi nel Trevigiano
L'area pedemontana trevigiana in periodo post riproduttivo è
interessata da un flusso di uccelli migratori molto rilevante.
Fringuelli, peppole, tordi, crocieri, frosoni e molte altre specie,
nei mesi di ottobre e novembre, tendono a concentrarsi in certe aree
geografiche dove le condizioni orografiche favoriscono la formazione
di linee di volo (fly-way) particolarmente importanti sotto il punto
di vista naturale ed ambientale. In tali aree (hot spot), in
particolari giornate, si possono contare anche migliaia di uccelli.
Molti migrano a gruppi costituiti da 100-200 individui, altri invece
migrano isolati.
Nel trevigiano i siti di particolare valore, studiati negli ultimi
cinque anni, sono stati: il valico del Monte Pizzoc (Cansiglio
Meridionale, Fregona) e la Forcella Mostaccin (Maser). Entrambe le
aree si caratterizzano per un passaggio elevato di uccelli nelle
prime ore della mattina, poi il flusso si riduce nel pomeriggio. Solo
nelle giornate di maggiore passaggio si può osservare un flusso quasi
continuo in tutte le ore, arrivando a superare le 8-9 mila unità. La
stima totale per anno è di 50.000-90.000 uccelli (Pizzoc) e
20.000-60.000 (Forcella Mostaccin) .
Le indagini sono state avviate nel 2004
a seguito di un incarico di studio affidato all'Associazione Faunisti
Veneti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Treviso. Nel
settembre 2007 i dati raccolti sono stati presentati alla comunità
scientifica italiana nel corso del XIV Convegno Italiano di
Ornitologia tenutosi a Trieste.
Questa indagine, costituisce un primo tentativo in Italia di ottenere
un trend dell'andamento delle popolazioni di migratori che
attraversano il nostro territorio. I dati raccolti, infatti, pur non
considerandosi assoluti e non costituendo elemento di "presenza
totale" delle diverse specie nel territorio nazionale, permettono
però nel tempo di: 1) acquisire un trend annuale dei migratori; 2)
acquisire dati sulle fluttuazioni annuali delle diverse specie; 3)
confrontare i dati di questi due siti con quelli raccolti in altre
parti d'Italia e d'Europa; 4) programmare eventuali attività di
ricerca e/o gestione di alcune specie "minacciate" (endangered) a
livello comunitario.
Dati di riferimento
Coordinatori: Monte Pizzoc, Dr.
Francesco Mezzavilla, f.mezza@libero.it
cell. 3492838056. Forcella Mostaccin, Gianfranco Martignago ore
serali 0423565458 (Maser).
Periodo d'indagine: inizio mese di ottobre fino a metà
novembre, condizioni meteorologiche permettendo.
Località: Forcella Mostaccin, in prossimità del valico.
Versanti occidentali Monte Pizzoc, in prossimità della cresta che si
erge sopra il Fadalto.
Partecipazione: è libera, ma si consiglia di contattare i
coordinatori.
D.G.R.
Veneto, n° 2058 del 07/07/2009
La Giunta della Regione Veneto ha
deliberato in materia di richiami, anseriformi e caradriformi, da
utilizzare durante l'annata venatoria 2009/2010.
Con D.G.R. n° 2058 del 07/07/2009 è
stata disposta la deroga al divieto d'utilizzo (DGR n° 2429 del
08/08/08) di richiami vivi anseriformi e caradriformi,
E' ammesso l'utilizzo "straordinario"
(comma 2, 1a) dei richiami autorizzati, da parte del detentore,
anche in ambito territoriale regionale diverso da quello
abituale, già indicato nell'autorizzazione, per singole giornate di
caccia, previa indicazione, nel documento di registrazione, del
numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo
d'utilizzo. A termine giornata di caccia gli animali vanno richiusi
nel recinto abituale, indicato sul documento di registrazione.
E' ammessa la cessione in comodato
dei richiami, per singole giornate di caccia, previa indicazione,
nel documento di registrazione, del numero identificativo degli
animali caduti e del nominativo della persona affidataria
(generalità), nonché previo rilascio all'affidatario di una
scrittura privata. Il cacciatore affidatario è direttamente
responsabile degli animali utilizzati come richiami. A termine
giornata di caccia gli animali vanno riportati nel recinto
abituale, indicato sul documento di registrazione.
I cacciatori che non erano già
registrati nella precedente stagione venatoria e che intendono
utilizzare richiami vivi anseriformi o caradriformi, devono
compilare e consegnare alla provincia territorialmente competente,
il modulo di
auto-dichiarazione allegato "A".
I cacciatori che erano già registrati
nella precedente stagione venatoria e che intendono utilizzare
richiami vivi anseriformi o caradriformi, devono compilare e
consegnare alla provincia territorialmente competente,
il modulo di
auto-dichiarazione allegato "A1" con indicato anche il codice
aziendale, l'ambito territoriale d'utilizzo, l'elenco dei richiami.
Le province sono tenute a comunicare
i termini di consegna dei documenti indicati sopra.
L'autocertificazione per la stagione
2009/2010 va presentata anche se i richiami erano già
precedentemente registrati.
A stagione venatoria iniziata non
sono ammesse né nuove registrazioni, né scambi o acquisizioni di
richiami con l'eccezione della sostituzione (e relativi nuovi
anelli), di richiami deceduti che vanno riconsegnati, interi e
muniti dell'anello dì riconoscimento, alla sezione dell'Istituto
Zoo-Profilattico Sperimentale.
Rimangono confermate le disposizioni della DGR 2429/2008.
- la registrazione ed il rilascio degli anelli compete
all'Amministrazione provinciale in cui- si trova il sito di
detenzione dei richiami; l'auto-dichiarazione va presentata al
suddetto Ufficio provinciale anche in caso di residenza del
detentore in un'altra provincia;
- il codice aziendale (cod. 317) rilasciato al detentore di
richiami identifica il luogo di detenzione dei richiami stessi, in
caso di spostamento del sito di detenzione sarà necessario chiudere
la vecchia posizione e procedere con una nuova registrazione (nuovo
codice). Per altre modifiche (ad esempio la residenza o l'ambito
territoriale) sarà sufficiente evidenziare i cambiamenti in sede
d'auto-dichiarazione;
- ciascun detentore/cacciatore è tenuto a collaborare con gli
addetti alla vigilanza. Eventuali alterazioni dello stato di salute
o morte dei richiami detenuti vanno immediatamente comunicati all'Ulss
competente. Qualora i richiami vengano macellati a scopo
alimentare, il pacchetto intestinale e l"anello di riconoscimento
vanno consegnati appena possibile al Servizio veterinario dell'ULSS
competente.
Alle province devono: acquisire le
auto-certificazioni da parte dei detentori, acquisire e distribuire
gli anelli, predisporre e stampare i modelli per la registrazione
ed effettuare controlli a campione.
Nel caso d'utilizzo di richiami non
in regola con quanto detto sopra, si applica l'art. 31, c1, lett.
h) della L. 157/92, fatti salvi i rilievi di natura penale per il
mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di
Sanità Pubblica.
Influenza aviaria
La situazione epidemiologica
dell’influenza aviaria in questo momento è favorevole, ma la Regione
Veneto, con nota dei 22 luglio di quest'anno, ha messo in atto alcune
misure sanitarie integrative e “temporanee” che vietano, nelle fiere
e nei mercati, l'introduzione di tacchini e d’anatidi. Il virus
dell’influenza aviaria muta continuamente con intensità maggiore o
minore. Se la mutazione è maggiore c'è il rischio che il virus possa
essere scarsamente combattuto (scambio di patrimonio genetico tra
virus umano e aviario, passaggio del virus dagli uccelli al maiale)
arrivando al momento più critico dello scambio da uomo ad uomo. Nel
secolo scorso, dà corso ad una normale epidemia influenzale con una
parziale immunità. Nel secolo passato la comparsa dei sottotipi di
virus influenzali del tipo A, causò tre pandemie: 1918-19 epidemia
spagnola 40 milioni di morti (di più della prima guerra mondiale);
1957-58 influenza asiatica 200.000 morti; 1968-69 influenza di Hong
Kong 100.000 morti. L’Italia si trova sulle maggiori linee di
migrazione degli uccelli d’Europa e, di conseguenza, è pesantemente
interessata dal problema. I cacciatori, avendo un contatto diretto
con i migratori, sono i primi ad accorgersi di situazioni anomale che
si dovessero verificare e, segnalando eventuali problemi, possono
risultare utilissimi per circoscrivere il problema. I monitoraggi ed
i prelievi saranno indirizzati principalmente sugli anatidi.
L’INFLUENZA AVIARIA è provocata
d virus influenzali diversi da quelli che normalmente provocano
l'influenza umana e che sono in grado di determinare nei volatili
malattie di diversa gravità. Il VIRUS circola normalmente tra
gli uccelli selvatici e solo occasionalmente può colpire volatili
d'allevamento. Solo in condizioni particolari può colpire anche altre
specie ed eccezionalmente l'uomo. Si TRASMETTE da animale ad
animale: principalmente attraverso feci e altri materiali organici.
Da animale ad uomo: con contatto diretto e prolungato con animali
infetti attraverso feci e altri materiali organici (non si trasmette
con il consumo di carni cotte). Da uomo ad uomo: al momento non
esistono segnalazioni dì questa via di trasmissione. La
PREVENZIONE della diffusione della malattia tra i volatili si
basa su: adozione d’adeguate misure igienico-sanitarie negli
allevamenti in modo da diminuire la possibilità di contatto tra
volatili da allevamento con volatili selvatici; sorveglianza negli
allevamenti per individuare tempestivamente eventuali casi di
malattia; abbattimento dei volatili presenti negli allevamenti dove
si dovesse manifestare la malattia. Il RISCHIO Di PANDEMIA si
avrebbe solo nel caso, per ora ipotetico, che un virus che colpisce i
volatili si modifichi e, oltre a colpire direttamente l'uomo, assuma
la capacità di trasmettersi da uomo ad uomo.
Segnaliamo un sito nuovo e
interessante che tratta argomenti legati alla gestione faunistica e
all'ecologia in generale:
www.cacciatreviso.eu
Ci è stato segnalato un sito
interessante www.sisan.it
ed un interessantissimo museo che
merita una visita:
Museo delle tradizioni ornitologiche ittiche venatorie del
comprensorio gardesano
che si trova a Bardolino Verona.
Ci è stato segnalato un sito
interessante che tratta (non solo) di caccia
di selezione Multispecie Valtiberina
Toscana
www.valtibselezione.it.gg
Ci è stato
segnalato un sito interessante che tratta di
informazione
ecologica applicata alla gestione degli ambienti e della
fauna oggetto
di attività venatoria.
www.nunatak.it
Pubblichiamo con piacere alcune parole
d'incoraggiamento che ci sono pervenute dall'On Elena
Donazzan Ass. Regionale alla Caccia del Veneto.
"Desidero complimentarmi con voi per
l’iniziativa di comunicazione e di formazione che avete voluto
dare con il vostro sito a favore dei tanti appassionati dell’arte
venatoria. In particolare vi esprimo il mio apprezzamento
per avere rivolto la vostra attenzione in particolare ai
neofiti e auguriamoci futuri cacciatori, perché siano sempre
più conoscitori dello straordinario mondo che sta attorno alla
caccia.
Buon lavoro
On Elena Donazzan
Assessore Regionale alla Caccia del Veneto"
DGR (
Veneto) n°2781 del 30 settembre 2008
La Regione Veneto è intervenuta
in materia malattia emorragica virale di conigli e lepri con la
Dgr n°2781 del 30 settembre scorso. In sostanza si
dettano disposizioni per la vaccinazione obbligatoria degli
animali negli allevamenti e dispone che gli animali di cattura
devono essere accompagnati da documentazione sanitaria quando
entrano od escono dalla regione. Inoltre gli allevamenti devono
essere indenni dalla malattia almeno da 30 giorni per poter
spostare le lepri per ripopolamento. Alle Ulss competenti per
territorio vanno comunicate le date delle catture ed
eventualmente possono intervenire con prelievi a campione per
verificare la salute degli animali. Vietata l'immissione di
lepri per un raggio di 5 Km dal luogo ove eventualmente è stata
riscontrata la malattia. Altre disposizioni sono dettate dalla
citata Dgr. e gli interessati possono scaricarsi la delibera
direttamente dal sito della Regione.
Chiarimenti dalla Provincia di
Venezia
La Provincia di Venezia
con protocollo n° 160/08 del 03 nov 2008, a firma del
Comandante della Polizia Provinciale, dott.ssa Luisella Penzo,
ha chiarito alcuni punti in merito alle zone SIC e ZPS,
che in sintesi sono:
1) ZPS che insistono
prevalentemente in laguna e per le quali valgono l'obbligo di
utilizzo dei munizionamento a pallini di acciaio e la
limitazione dell'orario per la caccia vagante con il cane fino
alle ore 14.00;
2) ZPS di terra nelle quali il
divieto di uso delle munizioni in piombo o piombo nichelato
sussiste nel raggio di 150 metri da zone umide;
3) SIC che sono incluse
nell'allegato D del Piano Faunistico Venatorio Regionale e
nelle quali l'esercizio dell'attività venatoria è consentito
con piombo nichelato;
4) SIC che, non essendo ZPS e
non essendo ricomprese nell'allegato D, sfuggono a qualsiasi
limitazione.
Cartografie adeguate sono state
distribuite e sono reperibili presso la Polizia Provinciale,
presso le associazioni, presso le sezioni locali o presso gli
ambiti.
Alcuni
chiarimenti relativi alle domande più frequenti
Che cosa sono le
"cacce in deroga"?
I quantitativi di uccelli cacciabili
sono stabiliti dalla L. 157/92, ma alcune regioni visti i
danni causati all'agricoltura da alcuni uccelli, fatte le
dovute considerazioni, avvalendosi dell'art. 9, com. 1, lett.
c), della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli, hanno promulgato una legge regionale con cui si sono stabiliti dei carnieri in "deroga"
alla citata L. 157/92.
Come vanno segnati sul tesserino
regionale (Veneto)?
Vanno segnati sul tesserino regionale a fine
giornata di caccia, a differenza delle altre specie di
migratoria che vanno segnate appena incarnierate, ed a
differenza della selvaggina stanziale che va segnata appena
abbattuta.
Fanno cumulo con i carnieri di
migratoria?
Assolutamente No. Sono cacce in deroga e non
hanno niente a che vedere con i carnieri della migratoria. In
sostanza un cacciatore può (ipoteticamente) abbattere 25
allodole (e segnarle se le raccoglie), altri 20 storni, 20
fringuelli, ecc.
Nel tesserino Veneto ci sono dei foglietti che
vanno compilati periodicamente con i totali degli
abbattimenti in deroga e consegnati alla provincia
(consegnateli alla vostra associazione che provvederà ad
inoltrali).
Ma se sono a capanno posso anche
andare a caccia vagante?
Un cacciatore può effettuare 3 uscite a
vagante con altre 2 uscite da appostamento (temporaneo), il
che significa che i "capannisti" possono fare 5 uscite a
capanno, ma attenzione solo per tre giorni (vagante) possono
uscire dal capanno col fucile carico. Ovviamente se un
"capannista" ha segnato l'uscita da appostamento e decide al
pomeriggio di andare a camminare dovrà segnare anche l'uscita
vagante, stando attento a non fare più di tre vaganti alla
settimana (nella zona Alpi le cose possono essere
regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il
presidente di zona).
Se sono a capanno e mi passa un
fagiano posso sparare?
La caccia da appostamento esclude solo
l'abbattimento di beccacce e beccaccini, il resto è carniere
possibile, ricordandosi che fagiani e lepri, essendo
stanziali, vanno segnati subito dopo l'abbattimento (nella
zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente,
occorre informarsi presso il presidente di zona).
Che richiami posso usare per le cacce
in deroga?
Si possono usare soggetti impagliati di
selvaggina cacciabile, civette e falchi di plastica
(assolutamente No vive), richiami vivi di cattura (bottaccio,
sassello, cesena, merlo, allodola, pavoncella e colombaccio) massimo 10
per cacciatore (40 per cacciatore appostamenti fissi e mx 10
per specie) e non
importa da che provincia provengono, purché abbiano la
documentazione e gli anelli in regola, si possono usare
richiami vivi d'allevamento senza limite numerico (con
documenti e anello), e quindi anche delle specie oggetto
della deroga (salvo diversa indicazione sulla documentazione
che li accompagna), si possono usare stampi di plastica, paglia,
legno o cartone di qualsiasi tipo, giostre rotanti o con
movimenti a batteria, purché non emettano anche suoni di
richiamo, si possono usare fischietti a bocca o a mano ma Mai
richiami a funzionamento elettrico o elettronico. Una
curiosità, sembra che le pispole rispondano bene a dei cd
appesi con del filo da pesca. Attenzione anche il telefonino
se utilizzato come richiamo elettronico può essere
sequestrato (sequestro penale) dalle guardie provinciali che
in questo caso sequestrano solo il telefonino lasciando la
scheda sim al trasgressore.
Per ogni altra richiesta siamo a
disposizione.
Il
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n° 138 del
24 luglio 2007 che detta formati e dimensioni delle tabelle per
la caccia, è stato aggiornato al DPGR n° 148 del 04/08/09.
1) l modelli da apporsi secondo le modalità
stabilite dall'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993,
n° 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio" al fine di delimitare aree soggette a
particolare regime, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni: cm. 25 di altezza e cm. 33
larghezza;
b) recare al centro la scritta relativa alla
tipologia di istituto o di regime previsto e l'articolo
normativo di riferimento: i) Per l'individuazione degli Ambiti
Territoriali di Caccia la tabella dovrà riportare: Ambito
territoriale di caccia, la sigla della provincia e numero così
come individuato nell'allegato B alla Legge regionale 5 gennaio
2007 n. 1 - Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012);
ii) Per l'individuazione dei comprensori alpini la tabella
dovrà riportare: Comprensorio alpino, la sigla della provincia
e una numerazione stabilita a livello provinciale che
rappresenti un inequivocabile riferimento al singolo
comprensorio.
c) essere predisposta di colore bianco con
dicitura in nero per:
|
Zona allenamento e addestramento cani
Art. 18 L.R. 50193 |
|
Ambito territoriale di caccia
(sigla provincia- numero)
Art. 21 L.R. 50193 |
|
Zona faunistica delle Alpi
Art. 23 L.R. 50193 |
|
Comprensorio alpino
(sigla. provincia - numero
Art. 24 L.R. 50193 |
|
Ambito territoriale di caccia
(sigla provincia - numero )
Territorio lagunare e vallivo
Art. 25 L.R. 50193 |
|
Azienda faunistico-venatoria
Art. 29 L.R. 50193 |
|
Azienda agri-turistico-venatoria
Art. 30 L.R. 50193 |
Art. 17 c. 1 L. R. 50/93
(Area interclusa in AFV o AATV)
|
Modifiche alla L.
R. 50/93 (Colombi).
Di recente è intervenuta una modifica della L. R. 50/93 (L. R.
9/08, art. 61) che ha creato un po’ di scompiglio "autorizzando"
il controllo di specie di fauna selvatica anche sulla fauna
inselvatichita. In realtà la cosa va riportata nel binario
della logica se per specie inselvatichita non si legge "gatti o
cani randagi" ma "colombi" che causano considerevoli
danni all'agricoltura. Non appena disporremo di chiarimenti
applicativi in merito li pubblicheremo.
N. B. Le leggi vanno lette per intero: leggere anche l'art 63
della citata L. R. 9/08.
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 2156 del 27
maggio 2010.
Valichi
montani e ZPS
Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto
da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell’art. 1 comma 5
della l. 157/1992, per cui “In attuazione delle direttive, Dir.
79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali
zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività
concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I
delle citate direttive”. Come è evidente, si tratta di istituto
accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di
tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato
che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a
transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche
stabilità, come si ricava dal richiamo al “mantenimento” e alla
“sistemazione”. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve
rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un
dato territorio presuppone secondo logica che esso sia
individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe
anche in tal caso un’istruttoria completa in proposito.
TAR Piemonte Sez. II n. 2698
del 28 maggio 2010.
Soppressione
di cani randagi.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di
animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n.
281 del 1991) e, conseguentemente, principi generali
dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza
tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di
crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di
soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità
tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale
i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino
ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità”).Ne deriva che è principio generale del nostro
ordinamento giuridico che la soppressione degli animali da
affezione (e quindi anche, indiscutibilmente, dei cani, anche
se in stato di randagismo ed a prescindere da un’eventuale loro
stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema ratio, tale da
poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun
altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla
legge-quadro n. 281 del 1991.
Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.
26 mag. 2010) Pres. Altieri Est. Gentile Ric. Sassi.
Uccellagione e risarcimento danni.
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in
riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il
WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile
ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività
illecita di uccellagione
Cass. Sez. III n. 22039 del 10
giugno 2010 (Ud.21 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Petti Ric.
Platto.
Confisca e affidamento.
Dispone invero l’articolo 19 quater dispos. att c.p. che gli
animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o
associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto
del Ministero della salute. L’affidamento provvisorio di alcuni
cani a privati effettuato nel corso del processo nell’attesa
dell’individuazione degli enti e dell’acquisizione delle loro
disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che
gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati (nella
fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si
riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento
agli enti che ne avrebbero fatto richiesta).
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent.
157 dell'11 maggio 2010
Caccia e animali.
Impiego di animali per lo spettacolo
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle
competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì
dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e
anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al
contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che
sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un
insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso
l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di
spettacolo
Cass. Sez. III n. 21389 del 7 giugno 2010 (Ud.
3 mar. 2010). Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Caruso
Caccia e animali.
Codice Cites
Il codice CITES è ripartito in aree distinte tra loro da una barra e
l’inserimento di un carattere in più non comporta in tale contesto la
riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa
situazione di fatto non comporta la perdita di alcuna delle
informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura (nella
fattispecie, relativa a caviale, era stata aggiunta la lettera “o”
che va a comporre il termine “huso”. la Corte ha evidenziato che
nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il
consumatore dalla presenza per esteso della dizione “huso”,
identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al
posto della sigla “hus” che sarebbe prevista).
Sentenza del Consiglio di Stato
n°04956/2009: Respinto il ricorso presentato dall'Az. Faun.
Venat. La Piave contro la Provincia di Treviso nei confronti
dell'ATC 8TV. In parole povere si tratta di una vasta area contesa
tra una AFV e l'ATC 8TV, a titolo cautelare vi è interdetta la caccia
a tutti. Ora questa sentenza dovrebbe mettere fine alla disputa ed il
Presid. della Regione dovrebbe intervenire, vista la sentenza, per
ripristinare il diritto alla caccia per i soci dell'ATC 8TV. Staremo
a vedere con quanta sollecitudine l'atto sarà emesso.
Cass.
Sez. III n. 18545 del 17 maggio 2010 (Cc.7 apr. 2010). Pres. De Maio
Est. Petti Ric. De Bosi
Caccia e animali. Confisca fucile
Il fucile da caccia non è una cosa intrinsecamente pericolosa la cui
detenzione costituisce di per sé reato perché può essere detenuto dal
cacciatore previa autorizzazione Non si tratta quindi di cosa la cui
detenzione è vietata in modo assoluto (fattispecie in tema di
confisca).
Cons. Stato Sez. VI n. 3339 del 26 maggio 2010.
Caccia e animali. Associazioni venatorie
L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme
per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)
pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle
associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale,
abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei
cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di
esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente
espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione
di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in
possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a
consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame,
configurandone piuttosto l’elusione
(segnalazione di A. ATTURO)
Cass.
Sez. III n. 10381 del 16 marzo 2010 (Ud 3 feb. 2010). Pres. Lupo Est.
Petti Ric. Cipriani.
Caccia e animali. Uccellagione
In caso di utilizzazione di due gabbiette - trappola di dimensioni
minime, non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione
di cattura non può configurarsi l’esercizio dell’uccellagione posto
che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente offensivo e
quindi idoneo a dar luogo a tale attività.
Cass. Civ.
Sez. III sent. 60 dell' 8 gennaio 2010. Pres. Varrone Est.
Raffaella
Caccia e animali. Danni da fauna
selvatica.
La responsabilità aquiliana per
i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei
veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione,
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a
cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i
poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino
dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di
altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo
caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia
decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di
svolgere l’attività in modo da poter efficientemente
amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti
all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure
normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali
danni.
Sentenza Corte di Cass. in materia di
sequestro dell'arma da caccia
L'art. 240 del Codice penale
prevede che il giudice, in caso di condanna dell'imputato, può
(quindi confisca facoltativa) procedere alla confisca delle cose
che servirono per commettere un reato o che ne costituiscono il
prodotto o il profitto. Il capoverso del medesimo articolo,
peraltro, stabilisce che "è sempre ordinata la confisca: 1) delle
cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata
condanna".
Sulla scorta di questa disposizione, si è sostenuto che ogniqualvolta la
detenzione, o il porto, o anche solo l'uso di un'arma comporta la
commissione di un reato, tale arma dovrebbe essere sottoposta a
confisca obbligatoria, fatto sempre salvo il caso che l'oggetto
appartenga a terza persona estranea alla commissione del reato per
il quale si procede. Ad avvalorare questa impostazione si sono
succedute ben due altre norme di legge. L'art. 4 della legge 110
del 1975 che ha stabilito, sebbene forse non ve ne fosse bisogno
alla luce del disposto dell'art. 240 cp, che le armi proprie o
improprie illecitamente portate debbono sempre essere soggette a
confisca. L'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sembra
mettere una pietra tombale ad ogni diversa interpretazione, poiché
precisa che in relazione a tutti i reati concernenti armi, oggetti
atti ad offendere o esplosivi o munizioni, trova applicazione il
capoverso dell'art. 240 cp, ovvero, appunto, la confisca
obbligatoria. Nonostante questo quadro generale, la Corte di
cassazione, sezione III, con la sentenza 6.228 del 13 febbraio
2009, ha annullato senza rinvio il provvedimento di confisca
obbligatoria di un fucile da caccia e relative munizioni,
disponendone la restituzione all'avente diritto.
La Corte ha introdotto un
principio di specialità, in forza del quale la presenza di una
specifica norma nella legge particolare comporta che questo
principio prevalga sulla norma generalmente applicabile. E, siccome
all'art. 28 comma 2 della legge sulla caccia, si stabilisce che la
confisca delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, è
disposto "in caso di condanna", ecco che questa disposizione
prevale sul generale principio, che altrimenti sarebbe stato
applicabile anche alla fattispecie, di cui all'art. 240 cp,
introducendo, dice la Cassazione "un'ipotesi di confisca
obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato (per le quali la norma codicistica prevede, al
primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come
invece nel caso del secondo comma n. 2 dell'articolo sopra citato,
la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia
stata pronunciata condanna".
Tabellazione aree con divieto di
attività venatoria.
Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010
(Cc. 10 dic. 2009). Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti.
Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992
(secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle
aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata
alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con
riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono
delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le
indicazioni tecniche e topografiche necessarie per
l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa
regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o
derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche
disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che
non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In
ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali
qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto
una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di
tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.
Rapporti tra legge sulla caccia
e codice penale.
Cass. Sez. III n. 41742 del 30 ottobre 2009.
Pres. Teresi Est. Amoresano Ric. Russo
Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in
rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art.19
ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
prevede invero che ‘le disposizioni del titolo IX bis del libro II
del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato
comprende l’art.544 bis (uccisione di animali), l’art.544 ter
(maltrattamenti di animali), l’art.544 quater (spettacoli o
manifestazioni vietati), l’art.544 quinquies (divieto di
combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente
previste dall’art.727 c.p. che la L.20.7.2004 n.189 ha trasformato
da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun
riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art.727 c.p,
come modificato dalla medesima L.189/04.
Richiami
meccanici SENTENZA Cass. Sez. III n. 35418 del 16 settembre
2008 (Cc. 27 giu. 2008). Pres. Lupo Est. Marmo Ric.
Porcaro.
L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato
integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R
della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l
lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente
quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna.
Caccia con
mezzi vietati SENTENZA Cass. Sez. III n. 27488 del 7 luglio
2008 (Ud. 19 giu. 2008). Pres. Altieri Est. Teresi Ric.
Martinelli
L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta
connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con
mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio
venatorio, sicché non è ragionevole discriminare la condotta
di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena
alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero
uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie
criminosa punita con la sola pena pecuniaria.
Cass. Sez. III n. 28510 del 13 luglio 2009 (CC 9 giu. 2009).
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Allia ed altri.
Nozione di esercizio
della caccia
L’ampia nozione dì esercizio della caccia comprende, non solo
l’effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni
attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché
ogni atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di
luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad
esempio l’essere sorpreso armato in una zona di caccia,con mezzi
idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con
armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudine di
ricerca o di attesa della selvaggina.
Cass. Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009 (Cc. 9 giu. 2009).
Pres. Lupo Est. Petti Ric. PM in proc. Di Tondo.
Uso di fucile
con puntatore laser
I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono solo
quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che
garantiscono il funzionamento dell’arma. Qualsiasi modificazione
apportata dal detentore per rendere l’arma più offensiva o più
efficace per l’abbattimento della preda si deve ritenere vietata.
In definitiva si devono ritenere vietati non solo tutti i mezzi
diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli
specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il
detentore aggiunge all’arma per renderla più offensiva Invero il
legislatore, allorché ha indicato le caratteristiche che l’arma
deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle
realizzate dal produttore. Qualsiasi modificazione accessoria o
sostitutiva di quella propria dell’arma, rende questa diversa da
quella prevista dal legislatore e perciò non consentita
(fattispecie in materia di puntatore laser)
TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 luglio 2009.
Az.
agri-tur.-venatorie
L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che
le aziende agri-turistiche-venatorie devono “essere preferibilmente
situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e “coincidere
preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. La presenza di
colture altamente specializzate (prevalentemente riso) nell’area in
questione non vale ad escludere il secondo dei presupposti
individuati dalla legge perché l’impiego dell’avverbio
“preferibilmente” indica chiaramente che la depressività agricola
non costituisce requisito inderogabile ai fini dell’istituzione
dell’azienda.
Cass. Sez. III n. 28526 del 13 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009). Pres.
Lupo Est. Petti Ric. Gabbanini. Uccellagione mediante reti.
La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna
nel giardino di un’abitazione, circondata da alberi e posta alla
periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può
considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la
sede naturale ditali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che
le reti non fossero completamente tese non esclude l’idoneità del
mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di
quelle tese.
Il "furto venatorio" da
parte di chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente
di selvaggina:
Corte di Cassazione, IV Sezione
Penale, Sentenza 34352 del 271512004
Il reato di furto aggravato di
fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ....
ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992
con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice
abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di
licenza di caccia"
La nozione più ampia del
cosiddetto "atteggiamento di caccia".
Corte di Cassazione Sez. III, 16
aprile 2003, n. 18088. “La nozione di esercizio di attività
venatorIa comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione
della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o
preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle
circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano
diretti a tale fine”
(Fattispecie in tema di
perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento).
Cass. pen., sez. III, sent. n.
2555 del 25 ottobre 1994; Cass., sez. III, sent. n. 6812 del 5
luglio 1996; Cass., sez. III, sent. n. 452 del 15 gennaio 1999.
L'ampia nozione di esercizio di
caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione
della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare,
nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di
tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale
fine
Giurisprudenza consolidata: Casi
giudicati: possesso armi e cane da caccia in luoghi idonei,
percorrere luoghi di caccia con tesserino segnato e richiami
vivi ispezione trappole.
Il
divieto di trasporto
armi ed esplosivi nei parchi, senza autorizzazione delle
ente gestore (art. 11, c. 3° - lett. f,legge 394/91)
Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n.
30 del 5/1/2000; Cass. Pen. , Sez. III, Sentenza n. 2652 del
7/8/1995;
Il divieto di trasporto delle
armi nelle aree protette, penalmente sanzionato, resta operante
perché è norma speciale rispetto alla generica autorizzazione
al trasporto di armi scariche e in custodia prevista dall'art.
21 c. 1 lett. g della legge 157/92
Anche se la norma è
principalmente riferita ai parchi nazionali (divieto derogabile
con permesso dell'ente parco), le prescrizioni valgono anche
per le altre aree protette ancora prive di regolamento ed
incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (estensione
prevista da art. 6, quarto comma, Legge 394/91), compresi
parchi e riserve naturali regionali.
Circostanza
uso fari (sentenza nella vigenza legge 968/77)
Cassazione Civile, Sez. I,
Sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.
Costituisce esercizio venatorio
con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con
l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla
abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi
abbattuti.
Esercizio della caccia in
aree naturali protette con tabellazione assente o
parzialmente carente.
Cassazione penale Sez. III,
Sentenza n. 952 del 19 marzo 1999, registro gen. n. 46750/98.
“I parchi nazionali, essendo
stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti
pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della
tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove
sia vietata l'attività venatoria"
Cassazione Pen. , Sezione III,
Sentenza 4756 del 9/3/1998, reg. gen. n. 35468/97.
Andare a caccia in un parco
nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed
anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata
successivamente scorporata dal parco.
Cassazione Pen. , Sez. III,
Sentenza n. 24786 del 06/06/2003.
“Ai parchi nazionali non si
applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 157/92 che
prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione
faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e
delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta
ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al
fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività'
venatoria. "
Cassazione Pen. Sez. III,
Sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005.
"....Nella specie infatti coi
decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria
donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché
l’introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo
giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività
venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi
necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che
dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione del
calendario venatorio".
Esemplari di specie
cacciabili in stagione venatoria aperta, ma al di fuori dell'
arco temporale per la singola specie: equivale a
caccia in
periodo di divieto generale.
Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza dei 18/06/2004 n. 27485; Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza del 14/10/2002 n. 34293; Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza dei 9/10/1999 n. 2499.
“In tema di attività venatoria,
si configura il reato di esercizio della caccia in periodo di
divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della
legge 157/92, anche nel caso in cui, pur essendo aperta la
caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il
quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex
art. 16 della legge 157/92.
In data 24/04/08 il TAR del Lazio ha annullato l'ordinanza Livia
Turco, ne risulta che è quindi riammesso l'uso, la detenzione e la
vendita, su tutto il territorio nazionale, dei collari elettrici per
i cani.
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Sentenza Corte di Cassazione n.1002-2008:
divieto di spari a
distanza inferiore ai 150 metri in
direzione di fabbricati.
Illecito configurabile: sanzione
amministrativa.
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